Clausole vessatorie imposte dalle Ota negli allotment

É noto che il contratto di allotment appartenga alla categoria degli accordi quadro volti ad instaurare un rapporto fra gestori di strutture ricettive e agenzie di viaggio non tipizzati nel codice civile; in virtù di tale contratto la struttura ricettiva tiene ferma la disponibilità di un certo contingente di camere sino ad una data certa a fronte dell'opzione da parte dell'agente di viaggi di usufruirne. Trascorso tale termine, detto 'di release', senza che l'agenzia di viaggi abbia confermato tale opzione, la struttura alberghiera rientra nella libertà di poterle vendere direttamente oppure ad altre agenzie di viaggio.

Tale schema, essendo frutto della prassi commerciale (anziché essere disciplinato da fonte legislativa) nell'ambito dei rapporti contrattuali proposti dalle Ota, riporta invero clausole particolarmente onerose ed unilateralmente imposte, le quali secondo la legge, proprio per lo squilibrio contrattuale che determinano, per avere effetto vincolante in capo all'altro contraente, devono essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. La mancanza di tale requisito, formale-sostanziale, determina l'invalidità della clausola stessa.

L'analisi dei casi contenziosi, in particolare fa riferimento alle seguenti clausole:

- laddove venga sancita la tacita proroga del contratto a carico della struttura ricettiva, altresì condizionando il recesso anticipato al pagamento di una penale manifestamente eccessiva;

− ove sia prevista l'eliminazione in ogni caso della responsabilità della Ota per qualsivoglia danno che i clienti finali possano soffrire;

− qualora venga stabilita la facoltà di recedere anticipatamente  dal contratto solo a favore dell'Ota e non anche venga assicurato il medesimo diritto alla struttura ricettiva;

− allorché si limiti la facoltà di opporre eccezioni e si restringa la libertà della struttura ricettiva nei rapporti contrattuali con i terzi in relazione alla pubblicità ed alla vendita di prezzi sia inferiori che superiori nonché alla cessione degli allotment;

− in quanto sia sancita una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria quale foro competente nonché alla legge applicabile.

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