• 08/06/2022 08:37

Aiuti Covid da dichiarareIstruzioni per le agenzie

Contributi a fondo perduto, crediti d'imposta per i canoni di  locazione, ma anche agevolazioni di carattere previdenziale e avvisi bonari agevolati. È ampio il ventaglio di sostegni che le agenzie di viaggio e i tour operator devono segnalare di avere ricevuto nell’Autocertificazione degli aiuti Covid, adempimento burocratico che va assolto entro il 30 giugno del 2022.

“Devono essere dichiarati – ha spiegato il consulente fiscale Claudio Fulin, durante un webinar organizzato da Fto –, tutti i sostegni ricompresi nel Quadro temporaneo aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19. Parliamo di agevolazioni straordinarie che riguardano non solo contributi a fondo perduto che arrivano in denaro, ma anche agevolazioni sulla liquidità, quindi finanziamenti agevolati con la garanzia dello Stato, gli aiuti per l'Irap e per l'Imu, i crediti di imposta per le locazioni e - ha aggiunto - non bisogna dimenticare gli aiuti avuti con le agevolazioni di carattere previdenziale come la cassa integrazione: tutte tipologie di servizi che hanno aiutato le imprese durante la fase della pandemia”.

I dettagli sulla documentazione
La dichiarazione, ha proseguito Fulin, “prevede che gli aiuti siano suddivisi su due periodi: il primo va dal 1 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, dove il limite del Temporary framework era di 800 mila euro per chi sceglie di sostenere gli aiuti della sezione 3.2 o di 3 milioni per quelli che ricadono sotto la sezione 3.12. Il secondo periodo va invece dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022 con limiti aumentati fino a 1,8 e 10 milioni”.

I massimali previsti, ha precisato il consulente fiscale, “sono cumulabili: pertanto la soglia complessiva può arrivare fino a 11,8 milioni di euro”.

Oltre il limite massimo
Ma cosa fare nel caso, piuttosto remoto, di superamento dei massimali? “Se un’azienda ha ricevuto di più – ha evidenziato Fulin -, il beneficiario può allora mettersi in regola indicando nella dichiarazione gli aiuti superiori ricevuti ed effettuare il versamento dell’eccedenza all’Agenzia delle Entrate. Il versamento andrà fatto entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi che, salvo proroghe, è il 30 novembre 2022. Vanno ovviamente aggiunti gli interessi, che non sono ancora stati comunicati, ma senza l’irrogazione di alcuna sanzione”.

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