• 24/04/2026 08:23

Rimborsi e compensazioni:i chiarimenti sui dirittiin caso di voli cancellati

Dopo il rimpallo di opinioni delle scorse settimane che ha alimentato il dibattito sui diritti dei passeggeri e i doveri delle compagnie in caso di cancellazione dei voli, arrivano i chiarimenti su quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, il nodo riguarda l’eventuale mancanza di carburante, eventualità tuttavia esclusa dal commissario Ue ai trasporti Apostolos Tzitzikostas e il diritto al rimborso (ovvero alla restituzione dell’importo versato) o alla compensazione (ossia una somma aggiuntiva da riconoscere a titolo di risarcimento).

A fare chiarezza interviene Assoviaggi con una nota che inizia con una importante precisazione: “Ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, quando un volo viene cancellato dalla compagnia aerea il passeggero ha sempre diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto oppure, in alternativa, alla riprotezione su un volo successivo o al ritorno verso il punto di partenza iniziale. Tale diritto è inderogabile e non dipende dalle cause della cancellazione, comprese crisi internazionali o difficoltà di approvvigionamento del carburante”.

La questione della compensazione

Insomma, il rimborso è sempre dovuto. Le differenze scattano parlando di compensazione, “che non è automatica e può essere esclusa in presenza di specifiche condizioni previste dalla normativa europea, come la comunicazione della cancellazione con il preavviso previsto dal Regolamento o l’esistenza di circostanze eccezionali che il vettore non avrebbe potuto evitare anche adottando tutte le misure possibili”.

Assoviaggi ricorda che la Corte di Giustizia Ue ha dato una definizione abbastanza restrittiva del concetto di ‘circostanze eccezionali’, “sottolineando in più occasioni come eventi apparentemente inevitabili (come i guasti tecnici o lo sciopero del personale) non esonerino dal pagamento della compensazione siccome evitabili dalla compagnia con una adeguata organizzazione dei propri mezzi e delle proprie risorse”.

In conclusione, “anche alla luce di questo orientamento, si deve ritenere che l’aumento dei prezzi del carburante rientri nel rischio d’impresa delle compagnie e non giustifichi automaticamente l’esclusione della compensazione, ed analoga valutazione potrebbe essere compiuta in relazione ad una carenza materiale di carburante, laddove si dimostri che il vettore avrebbe potuto approvvigionarsi in anticipo ed evitare tale carenza”.

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