• 14/07/2014 11:54

Viaggio annullatoTribunale ordina il risarcimento totale

"L'irrealizzabilità del viaggio per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina l'estinzione del contratto": sarebbe questa, secondo quanto riportato dal sito di informazione locale lasiciliaweb.it la motivazione che avrebbe spinto il Tribunale di Catania a ordinare il risarcimento totale a due clienti di un tour operator che avevano deciso di annullare il viaggio.

I fatti si riferiscono all'agosto 2013, quando alcuni violenti incendi avevano colpito l'area di Mosca. Due viaggiatori avevano prenotato un viaggio che sarebbe dovuto svolgersi proprio tra San Pietroburgo e la capitale russa. Nessuno Sconsiglio vigeva in quel periodo sulle città interessate dal tour ma la Farnesina, sul proprio sito, avrebbe consigliato (sempre in base a quanto si legge sul portale di informazione) di "rinviare le partenze non strettamente necessarie nelle zone colpite dal 'forte inquinamento atmosferico".

I due clienti avevano dunque deciso di annullare il viaggio, chiedendo all'operatore il rimborso del totale della somma. Richiesta che, però, era stata respinta dall'azienda.

La questione era dunque finita in tribunale, con i consumatori assistiti dal Codacons. Ora è arrivato il pronunciamento della Corte, che ha dato ragione ai due aspiranti vacanzieri, ordinando al tour operator la restituzione dell'intero importo versato.

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