Un nuovo elemento di diritto a favore dei passeggeri. A produrlo la Corte di Giustizia dell’Ue, che ha stabilito con una sentenza come il vettore, in caso di volo cancellato, qualora il biglietto sia stato acquistato su portali di operatori terzi diversi dalla compagnia aerea debba rimborsare non solo il prezzo del biglietto, ma anche i costi di intermediazione.
La sentenza fa riferimento al caso specifico di un biglietto acquistato attraverso Opodo per una tratta operata da Klm. Quando il volo andata e ritorno è stato cancellato, spiega eunews.it, Klm ha provveduto a rimborsare il prezzo del biglietto, ma dal risarcimento sono state escluse le commissioni di intermediazione.
Per i giudici di Lussemburgo quando una compagnia aerea accetta che l’intermediario emetta biglietti aerei in suo nome e per suo conto, “si può presumere che essa conosca necessariamente la pratica commerciale di tale intermediario, consistente nel riscuotere una commissione di intermediazione”.
Commissione che, dunque, “dev’essere considerata autorizzata dalla compagnia aerea” e per questo motivo “la compagnia aerea deve rimborsare la commissione” pagata dal cliente.