Il risarcimento economico per il passeggero è d’obbligo, da parte della compagnia aerea, nel caso di ritardo o cancellazione del volo. A ricordarlo è AirHelp che segnala come, nel caso in cui sia stato indetto uno sciopero da parte del personale delle compagnie aeree, i clienti abbiano diritto a essere risarciti, indipendentemente da eventuali comunicazioni precedenti.
Diverso, invece, il caso in cui a scioperare sia il personale aeroportuale. In questo frangente, infatti, i passeggeri non potranno chiedere un risarcimento.
Indipendentemente dal motivo dello sciopero, poi, dev’essere offerto un volo alternativo, che si può anche decidere di rifiutare nel caso in cui non si desideri proseguire il viaggio. Anche in questo caso è possibile avere il rimborso completo del costo del biglietto aereo.
I passeggeri possono chiedere alla compagnia aerea anche di coprire i costi aggiuntivi che l’interruzione del volo può comportare, come ad esempio quelli per il vitto, l’alloggio o le spese derivanti dall’eventuale smarrimento del bagaglio.
Come ricorda AirHelp i vettori sono esentati dall’obbligo di compensazione verso i passeggeri solo in caso di circostanze eccezionali, come ad esempio condizioni meteorologiche avverse o emergenze mediche, come riporta il Regolamento Ue 261.