Il 'guantometro' e le diverse tecniche stana-evasori dell’Agenzia delle Entrate

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 4618 del febbraio 2018) fornisce lo spunto per aggiornarci sulle tecniche adottate dall’Agenzia delle Entrate per “stanare” l’evasione fiscale.

La sentenza citata dichiara legittimo l’accertamento fiscale basato sul numero di guanti in lattice utilizzati da uno studio dentistico: in particolare l’Agenzia delle Entrate notificava ad un odontoiatra un avviso di accertamento fondato sul fatto che la quantità dei materiali “usa e getta” acquistati dal medico era un indizio dell’esistenza di prestazioni non fatturate. L’Odontoiatra replicava che la contabilità risultava regolarmente tenuta, lo studio di settore altresì risultava congruo e coerente, ma nonostante ciò l’Ufficio fondava la sua pretesa solo sul numero di guanti impiegati e la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo l’atto, condannando il dentista al versamento delle imposte sui minori ricavi dichiarati.

Altri casi simili: legittimo l’accertamento notificato ad un bar fondato sul numero di tovaglioli utilizzati (Cassazione 12438/2007) o sul consumo di acqua minerale (Cassazione 17408/2010).

E in agenzia viaggi? Quali sono gli indicatori che l’Agenzia delle Entrate potrebbe utilizzare per contestarci mancate fatturazioni?

Al di là degli ormai “tradizionali” controlli incrociati (richiesta di informazioni e dati contabili agli abituali fornitori quali tour operator, vettori, strutture ricettive, compagnie di assicurazione), gli equivalenti per l’agenzia viaggi del “guanto in lattice” usato dallo sfortunato dentista sono sicuramente individuabili in:

- polizze di assicurazione: l'Agenzia delle Entrate può richiedere alle compagnie di assicurazione partner dell’agenzia viaggi l'elenco dei passeggeri, il numero del certificato rilasciato ad ognuno, la destinazione e la data di partenza del viaggio: in tal modo si può risalire abbastanza agevolmente alle singole prestazioni attraverso l'elenco dei viaggiatori richiesto alle compagnie di assicurazione;

- spese pubblicitarie: i funzionari del fisco esaminano le copie delle inserzioni ed i testi dei singoli messaggi per desumere l'oggetto delle offerte turistiche, da raffrontare con la documentazione ufficiale presente in agenzia viaggi;

- ma soprattutto utilizzo di internet e dei social network: con la Circolare 16/E/2016 e soprattutto con il successivo commento rilasciato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato ormai sdoganato l’utilizzo di internet e dei social network per recuperare dati circa le offerte pubblicate dalle agenzie viaggi sui propri profili social (da un lato) e le spese effettivamente sostenute dai clienti e da loro “postate” con foto ed immagini relative ai viaggi (dal lato del turista viaggiatore) : come ha dichiarato lo stesso Direttore dell’Agenzia delle Entrate: “dal punto di vista operativo, alle notizie ritraibili dalle banche dati si aggiungono quelle che pervengono da altre fonti, ivi incluse fonti aperte, per cui lo scenario informativo è ampio e variegato”, con i verificatori dell’Agenzia delle Entrate che analizzeranno le pubblicazioni su Facebook, Twitter, Instagram ed altri siti internet specifici.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.euwww.iva74ter.it

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