Sentenza Ue: in caso di sciopero la compagnia deve risarcire i passeggeri

Lo sciopero rientra nelle normali dinamiche dei rapporti lavoratori-azienda e dunque non può essere considerata ‘circostanza eccezionale’. Ad affermarlo è una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 ottobre (C-613/20) e ha una conseguenza importante: in caso di cancellazioni e ritardi i passeggi hanno diritto alla compensazione.

Ma la sentenza, come riporta ilsole24ore.com precisa un altro dettaglio importante: il caso cui si fa riferimento, infatti, era quello di un passeggero Eurowings che non aveva potuto imbarcarsi a causa di uno sciopero indetto dalla casa madre Lufthansa. Dunque il caso riguarda l’adesione alla protesta come atto di solidarietà verso i lavoratori della casa madre.

Secondo la Corte europea, lo sciopero è “un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato”. Inoltre, nel caso in cui i lavoratori della casa madre indicano uno sciopero è prevedibile che anche i dipendenti delle altre società del gruppo aderiscano. Al viaggiatore è dunque dovuta la normale compensazione prevista.

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