Spesometro, ultime oreIstruzioni per le agenzie

Ultime ore per presentare i dati relativi allo Spesometro per il secondo semestre. Scade infatti domani, 6 aprile, il termine per l’inoltro delle informazioni riguardanti la seconda parte dell’anno. Ma con una novità rispetto al passato: “Chi non ha inviato i dati relativi al primo semestre 2017, o chi ha commesso errori - spiega Giulio Benedetti, dell’ufficio fiscale Fiavet -, ha tempo per inviarli o correggerli fino al 6 aprile”. Domani, dunque, sarà in realtà una doppia scadenza: sia per i dati del secondo semestre, sia per quelli del primo.

Per quanto riguarda la compilazione dello Spesometro, è utile ricordare le principali particolarità riguardanti le agenzie di viaggi, stando alle risposte inviate dall’Agenzia delle Entrate a una serie di quesiti presentati da Fiavet.

74ter: fatture e autovetture
La prima questione riguarda le modalità con cui riportare le autofatture art. 74ter comma 8 e le fatture emesse in regime Iva 74ter. Per quanto riguarda le autofatture per provvigioni, “le agenzie intermediarie comunicano i dati della fattura emessa (per loro conto dall’organizzatore) - si legge nella risposta inviata dal’Agenzia delle Entrate - compilando i campi della sezione DTE: utilizzando la codifica N6 - inversione contabile (senza riportare l’imposta), ove la fattura riguardi operazioni imponibili; con la codifica N3 – non imponibile, ove la fattura riguardi operazioni non imponibili”.

Altra questione spinosa, l’indicazione del domicilio del cliente per le fatture emesse in regime 74ter. “Nella comunicazione dati fattura - afferma ancora l’Agenzia delle Entrate - verranno riportati esattamente gli stessi dati indicati in fattura, di conseguenza verrà riportato il dato del domicilio indicato in fattura (cioè il domicilio dell’agenzia viaggi) in quanto come da espressa previsione normativa è data facoltà alle agenzie viaggi organizzatrici di non reperire i dati di residenza del cliente viaggiatore finale, domiciliandolo presso l’agenzia viaggi intermediaria”.

I dati da includere nella comunicazione
Altro aspetto da chiarire, le operazioni da inserire all’interno della comunicazione. La legge consente “di poter annotare nei registri Iva vendite le operazioni eseguite entro il mese successivo: quindi ci si può trovare nella casistica di fattura emessa in data 30/6 ma annotata nel registro Iva in data 31/07” affermano le riposte del Fisco. Precisando inoltre che “nella comunicazione dati fattura verranno riportati i documenti emessi in base alla data di annotazione sul registro Iva vendite”.

Fatture di acquisto in regime Iva ordinario registrate in regime 74-ter
Per questa tipologia di fatture arriva un ulteriore precisazione. “Come noto, per tali documenti (anche se emessi dal fornitore con separata indicazione di imponibile + Iva) si procede alla registrazione contabile e alla annotazione del registro Iva acquisti 74ter per il totale del loro ammontare, senza separata indicazione di imponibile + Iva - è la premessa dell’Agenzia delle entrate -. La comunicazione dovrà essere effettuata con codice N5 ‘Regime del margine’, in quanto tali elementi non vengono rilevati dalle agenzie viaggi in contabilità e sul registro IVA con distinta annotazione di imponibile + imposta e la loro separata indicazione nella comunicazione dati fatture costituirebbe impegno particolarmente gravoso per il comparto agenziale in quanto comporterebbe il nuovo inserimento, manuale ed individuale, di ogni singolo elemento presente in fattura”.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana