Associazione in partecipazione: la riforma Fornero in agenzia

Limite di tre rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro nella stessa impresa e regole più strette per evitare che questa forma contrattuale celi in realtà rapporti di lavoro subordinato 'mascherato'.

La riforma Fornero, che rivede la normativa in materia di lavoro, come anticipato dall'intensa discussione che ha preceduto la stesura del testo ha affrontato anche il tema dell'associazione in partecipazione: una forma di contratto diffusa in diversi settori merceologici, ma che ha costituito negli ultimi anni uno dei principali canali di espansione per la distribuzione turistica organizzata.

L'obiettivo delle modifiche apportate dalla riforma in questo campo è chiaro: fare in modo che i rapporti lavorativi classificati come 'associazione in partecipazione' siano effettivamente tali, e non forme di lavoro subordinato.

"I rapporti in associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato". Queste le righe che rivedono la normativa in materia di associazione in partecipazione.

Un testo che ora dovrà passare al vaglio delle associazioni di categoria per valutare l'impatto della nuova legge sulle forme contrattuali già esistenti.

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