Conti correnti e nuove regole Ue sul ‘default’: le Faq della Banca d’Italia

Il 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la nuova definizione di ‘default’ prevista dal Regolamento dell’Ema (l’Autorità bancaria europea), relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Le nuove disposizioni
Secondo quanto precisato dalla Banca d’Italia sul suo sito, la nuova definizione prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: il debitore sia in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante; la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (condizione già in vigore).

Relativamente alla prima condizione, un debito scaduto va considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato superi entrambe le seguenti soglie: 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta); l’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa). Superate queste soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.

Inoltre, non sarà più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate. Il debitore dovrà quindi utilizzare il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

Chiarimenti
Ma è necessario, quindi, uno sconfinamento di 100 euro per essere segnalati in ‘default’? Banca d’Italia chiarisce che “no, è necessario che lo sconfinamento superi la ‘soglia di rilevanza’, cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda della natura del debitore) sia quella relativa (1% dell'esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni)”.

Sarà, inoltre, vietato ‘andare in rosso sul conto’? Lo sconfinamento, precisa sembre Banca d’Italia, “rappresenta un utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o al fido accordato; la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta Civ, commissione di istruttoria veloce). Dal 1° gennaio, come già oggi, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento”. Si tratta, tuttavia, di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. Banca d'Italia consiglia quindi di “conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa”.

Per ulteriori chiarimenti la Banca d’Italia ha pubblicato le Faq, disponibili a questo link

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