Controlli fiscali in agenzia - 2

L’attività delle agenzie viaggi può essere soggetta ai controlli fiscali effettuati dall’Amministrazione Finanziaria: la stessa Agenzia delle Entrate pubblica sul suo sito le metodologie di controllo che intende applicare quando effettua le verifiche presso i contribuenti, e l’analisi di questi documenti può fornire validi spunti per adottare delle pratiche e procedure che consentano di evitare “problemi” fiscali in caso di controllo.

Dopo l’attività di recupero ed analisi della documentazione in agenzia viaggi, con indagine anche all’interno dei software gestionali presenti in agenzia, i verificatori si concentrano sul raccordo tra documentazione emessa e ricevuta (fatture di vendita e di acquisto), IVA dovuta e relative imposte sui redditi.

Diventa quindi fondamentale l’accurata verifica da parte delle agenzie viaggi, circa la precisa corrispondenza della documentazione all’interno delle varie pratiche, cioè che:
- Per le pratiche nette siano presenti tutte le fatture di vendita emesse a fronte delle fatture di acquisto ricevute dagli operatori, o in alternativa avere tutta la documentazione di supporto che documenti la mancata emissione (ad esempio: viaggiatore non ancora partito o pratica non saldata al 100%, annuallmenti e penali, ecc.)
- Per le pratiche commissionabili siano presenti tutti i documenti relativi, e cioè fattura 74ter dell’operatore da consegnare al cliente e autofattura 74ter comma 8 che costituisce il ricavo da contabilizzare per l’agenzia.

Particolarmente critica ritengo sia la gestione degli “sconti” concessi alla clientela in caso di pratiche commissionabili.

Se infatti l’agenzia viaggi vende un pacchetto turistico del valore (ipotizziamo) di euro 10.200,00 ad un prezzo (scontato) al cliente di euro 10.000,00 appare evidente come l’agenzia viaggi stia riconoscendo al cliente uno sconto di euro 200,00. Su tale pacchetto l’agenzia viaggi riceve una provvigione dall’operatore, tramite autofattura, di euro 800,00 ma in realtà tale provvigione è diminuita dallo sconto concesso al cliente.

Infatti mentre dal tour operator riceverà sempre e comunque la fattura per il viaggio (da consegnare al cliente) di euro 10.200,00 e l’autofattura per la sua provvigione di euro 800,00, in realtà in contabilità non dovranno essere rilevati ricavi per euro 800,00 , bensì dovrà essere rilevato lo sconto di euro 200,00 concesso al cliente.

Come dimostrare all’agenzia delle entrate che, nonostante i documenti ricevuti, il ricavo è di euro 600,00 e non di 800,00?

L’agenzia viaggi dovrà porre attenzione a far firmare un apposito documento o estratto conto al cliente, dove si ha evidenza di tale sconto, in modo che costituisca prova (e documento da inserire in contabilità) circa il minor importo di provvigione percepita a seguito dello sconto concesso.

Questi particolari spesso vengono trascurati in agenzia ma ritengo fondamentale evidenziarli in modo da evitare che vengano pagate imposte su ricavi in realtà non percepiti o, peggio ancora, che in sede di verifica fiscale l’agenzia delle entrate possa evidenziare carenza di documentazione e aumentare i ricavi da sottoporre a tassazione.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti Milano – www.studiobenedetti.eu

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