Vacanza rovinata:le agenzie devono risarcire il ‘tempo sprecato’

Torna in scena l’ormai famoso ‘danno da vacanza rovinata’. Che, in base a una recente sentenza del Giudice di Pace di Napoli, dovrebbe comprendere anche il tempo della vacanza inutilmente trascorso e l’irripetibilità dell’occasione. E tutto questo nel caso in cui il prodotto venduto non corrisponda a quanto prospettato da agenzia di viaggi e tour operator al momento della prenotazione.

A riportare la notizia è il sito specializzato in materia giuridica laleggepertutti.it, che riporta i dettagli della sentenza numero 4729/15 dell’8 giugno 2015, pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli.

Il caso, nello specifico, sarebbe particolarmente complesso, dal momento che nascerebbe da un soggiorno offerto come riprotezione di un pacchetto per Sharm el Sheikh. La sistemazione offerta (a Bodrum, in Turchia) ha presentato una serie di inconvenienti tali da portare i clienti a contestare, come si legge nel testo della sentenza riportato dal sito, “il mancato godimento in pieno del soggiorno per i servizi forniti non corrispondenti a quelli promessi e pattuiti”.

La sentenza proseguirebbe negando ogni danno patrimoniale, dal momento che i clienti non avrebbero sostenuto alcun ‘costo vivo’ per far fronte alla situazione. Viene riconosciuto, invece, il danno materiale, ovvero quello legato al mancato godimento della vacanza.

A organizzatore e venditore (ovvero tour operator e agenzia di viaggi) viene inoltre richiesto di rispondere in solido del danno di cui sopra.

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