Incoming e outgoingLa disfida dell’Iva

È una questione annosa, ma di difficile soluzione immediata, quella dell’Iva sui pacchetti incoming e su quelli outgoing. A riportarla in auge è Salvo Zappalà, presidente di Dimsi, che parte dalla decisione della Conferenza Stato Regioni di permettere l’applicazione dell’Iva al 10 per cento sugli ormeggi nei marina resort.

"Riallacciandomi proprio a tale recente provvedimento, non posso esimermi dal rilanciare la proposta che nei mesi scorsi ho indirizzato al Governo italiano – dice Zappalà -, ossia una sempre più necessaria ed urgente modifica fiscale da applicare anche al settore dell’incoming, modificando l'aliquota Iva sul 74 ter per i tour operator che promuovono l'Italia”.

In sostanza, le agenzie e i tour operator che organizzano pacchetti di viaggi fuori dai confini dell’Unione Europea hanno un regime 'speciale' dell’Iva, mentre gli operatori che svolgono attività di incoming sono chiamati a versare alle casse dello Stato il corrispettivo dell'imposta sul valore aggiunto, con aliquota al 22 per cento.

"L’attuale disciplina – dice Zappalà - provoca, in concreto, un’autentica discriminazione tra gli operatori. La disparità di condizioni di mercato tra le due categorie di operatori spingono, fisiologicamente, i tour operator ad organizzare viaggi verso mete straniere, con ricadute finanziarie non certo indifferenti sui rispettivi sistemi economici, mentre si penalizzano gli operatori che organizzano viaggi verso i confini nazionali".

Il tema è caldo e ben noto agli operatori, ma una possibile soluzione sembra di là da venire.

Ridurre l’aliquota Iva sui pacchetti 74ter, abbassandola dal 22 al 10 per cento non è possibile tecnicamente, perché l’Iva è una imposta soggetta a direttiva Ue, e di conseguenza qualsiasi variazione dovrebbe essere vagliata ed approvata dall’Ue stessa. Una riduzione di questa aliquota comporta uno squilibrio rispetto ad altri settori economici.

Improbabile anche l’azzeramento dell’Iva, come succede per i pacchetti extra Ue: le prestazioni svolte al di fuori dell’Unione Europea non sono soggette all’imposta per mancanza del requisito della territorialità, ma all’interno dell’Unione l’Iva deve essere pagata.

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