Il mistero della direttiva Il turismo è in attesa

Cosa resterà della direttiva pacchetti? Il testo della legge che ha recepito in Italia le norme europee è arrivato sul filo di lana, lasciando una manciata di settimane ad agenzie e tour operator per prepararsi alla stagione estiva. Ora, però, bisogna vedere come le norme sono state applicate e, soprattutto, come dovranno essere interpretate per le prossime stagioni.

L’estate 2018 è stata una sorta di ‘prova generale’ per la legge, che di fatto ricalca una direttiva europea che già nelle intenzioni lasciava pochi spazi di manovra ai singoli Stati membri. Tuttavia, per alcuni aspetti, la prassi avrà un ruolo determinate per stabilire quali saranno le pratiche in linea con la normativa.

Servizi turistici collegati
Il primo punto riguarda gli ormai famosi servizi turistici collegati. Una nuova formula di vendita che consente in sostanza all’agente di viaggi di vendere una serie di servizi singoli in quanto tali e, dunque, senza che vadano a comporre un pacchetto di viaggio.

Su un punto la normativa è chiara: in caso di dubbio, l’insieme dei servizi prenotati viene considerato un pacchetto. Ma sui quali siano effettivamente i casi dubbi (e sulle modalità con cui l’agente di viaggi debba avvisare il cliente riguardo la tipologia di acquisto) per ora si sono potute fare solo ipotesi. Per ora, ovviamente, il consiglio è di informare sempre il cliente che acquista un servizio turistico collegato riguardo diritti e tutele (nettamente diverse rispetto al pacchetto), nella maniera più chiara ed esplicita possibile.

Disguidi in vacanza
Un altro argomento che potrebbe trovare ulteriori chiarimenti dalle prime sentenze è quello che riguarda i disagi in vacanza. La nuova normativa precisa infatti che, in caso di disguidi, esiste un maggior obbligo di cooperazione da parte del viaggiatore. Il cliente, dunque, non può unicamente ‘lamentarsi’ del disguido, ma deve contestare in maniera tempestiva. Anche in questo caso, se il principio è certamente chiaro, ulteriori precisazioni dovrebbero arrivare dopo i primi casi concreti.

Le tutele del web
Tra i punti cardine della direttiva (che, va ricordato, ha come scopo finale la tutela del cliente) l’equiparazione dei diritti del consumatore che acquista online a quelli di chi sceglie di prenotare offline. Dal punto di vista delle aziende, significa che l’ecommerce, dallo scorso luglio, deve fornire le stesse garanzie delle agenzie di viaggi fisiche.

Solo il bilancio finale dell’estate rivelerà quanto questa norma abbia impattato sui costi dei viaggi (in particolare quelli online) e soprattutto sulle abitudini di acquisto dei viaggiatori. E, soprattutto, quanto la questione delle tutele sia stata recepita dal vero ago della bilancia del turismo: il viaggiatore.

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