'Viaggio di nozze irripetibile': la sentenza della Cassazione

Un viaggio di nozze che può costare caro ad agenzie di viaggi e tour operator. Se la giurisdizione sul famigerato 'danno da vacanza rovinata' non manca di alimentare il dibattito tra le agenzie di viaggi, una sentenza della Corte di Cassazione porta in primo piano la speciale occasione della 'luna di miele'.

In base a quanto riportato dal sito internet de Il Sole 24 Ore, la sentenza 7256 dell'11 maggio entra nel merito della questione sottolineando l'occasione 'irripetibile' del viaggio di nozze. A tutto vantaggio di due sposi che hanno richiesto un risarcimento dopo il loro soggiorno sull'atollo di Ranghiroa in Polinesia.

A farne le spese, invece, è il tour operator. Il luogo e la vacanza, secondo i due turisti, non corrispondevano a quanto riportato sul depliant. Circostanza che ha portato il giudice di pace a quantificare i danni non patrimoniali a 500 euro e i danni materiali a 197 euro. Provvedimento avallato dalla Cassazione.

Il tour operator, da parte sua, ha fatto leva sul fatto che il viaggio di piacere non rientra tra gli interessi costituzionalmente rilevanti. Ma, ha ribattuto la Cassazione, "la legislazione di settore concernente i 'pacchetti turistici", emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore "ha reso rilevante l'interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo".

Un'altra carta giocata dal tour operator è stata la 'soglia minima di tollerabilità' della lesione subita dagli sposi. Ma a questa obiezione la Corte di Cassazione ha risposto: "Il giudizio sul superamento della soglia minima di lesione è implicito nella sentenza di merito, in considerazione della irripetibilità della vicenda trattata (viaggio di nozze)".

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