Agenzie e normative:cosa c’è da cambiare

Le agenzie di viaggi in Italia hanno troppi vincoli: ad affermarlo, questa volta, non è un’associazione di categoria o un’azienda in vena di polemiche. È nientemeno che l’Antitrust, che segnala una serie di “possibili distorsioni della concorrenza - si legge nel documento - determinate dal complesso assetto della disciplina nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di regolazione dell’attività delle agenzie di viaggio e della figura professionale di direttore tecnico”.

Nel dettaglio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato mette in luce alcuni aspetti delle varie normative locali. “Il regime regionale di accesso ed esercizio dell’attività in esame - precisa ancora l’Agcm - risulta ancor più restrittivo di quanto delineato dalla legislazione nazionale”. Si tratta, nel dettaglio, di elementi considerati “restrittivi della concorrenza e non giustificati da esigenze di tutela di interessi di ordine generale”.

I punti critici
1 - Cauzione
L’Antitrust punta il dito, in primo luogo, sulle norme che in alcune Regioni prevedono il versamento di una cauzione da parte dell’agenzia. Alcune leggi prevedono inoltre che eventuali sanzioni a carico del dettagliante siano pagate decurtando la cauzione, con obbligo di reintegro della somma. Inoltre, l’importo totale resterebbe vincolato per tutto il periodo di esercizio dell’agenzia stessa. In merito a questo, l’Agcm osserva che “l’obbligo di prestare una cauzione per l’apertura di un’agenzia di viaggio appare sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire all’autorità amministrativa il recupero di sanzioni pecuniarie non corrisposte”.

2 - Restrizioni temporali e territoriali
In secondo luogo, nel mirino dell’Autorità finiscono quelle norme che prevedono “limitazioni alla libertà di organizzazione da parte delle agenzie”. Tra questi, la fissazione di obblighi di apertura, di residenza ed equivalenti (“ad esempio consistenti nell’imposizione di una sede principale in Italia”, precisa il documento) o il divieto di apertura nei centri commerciali. Tali limitazioni, sottolinea l’Agcm, “risultano chiaramente non compatibili con i principi a tutela della concorrenza”.

3 - Autorizzazione
Se in alcune Regioni per aprire un’agenzia è sufficiente la cosiddetta Scia (segnalazione certificata di inizio attività), evidenzia l’Authority, in altre vige ancora il regime autorizzatorio e che prevedono, dunque, un’autorizzazione preventiva. A questo proposito, viene evidenziato che la normativa nazionale vigente prevede la presentazione della Scia e non altri sistemi.

4 - Sanzioni
In molte Regioni vigono norme che, in relazione ai vincoli di apertura, prevedono sanzioni pecuniarie o revoca della licenza per i non adempienti. Si tratta di misure che, secondo quanto esposto nel documento, “gravano l’attività di d’imprea di oneri senza che ne risulti fondato il presupposto impositivo”.

5 - Requisiti
Altro punto critico, le norme che in alcune aree del Paese impediscono l’accesso all’attività a soggetti gravati da condanne penali o dichiarazioni di fallimento.

6 - Direttore tecnico
Capitolo a parte, quello dedicato ai direttori tecnici. A partire dal requisito di esclusività e continuità in una sola agenzia richiesto “in pressoché ogni legislazione regionale”. A questo proposito, l’Agcm richiama il Codice del Turismo, che all’articolo 20 “escludeva espressamente l’obbligo” per i direttori tecnici “di svolgere la propria attività in una sola agenzia o filiale”.  Non solo: secondo l’Autorità anche l’iscrizione al registro determina “significative restrizioni della concorrenza”. E ancora, sul banco degli imputati finiscono le normative che impongono la sospensione dell’autorizzazione in mancanza di sostituzione del direttore tecnico per un determinato lasso di tempo.

Il nodo del Codice del Turismo
Altro capitolo aperto, i rilievi della Corte Costituzionale per quanto riguarda il Codice del Turismo. La Consulta aveva infatti dichiarato incostituzionali una serie di articoli. Agcm riepiloga, elencando i numeri degli articoli: il 18, che definisce le agenzie di viaggi e la loro attività, il comma 2 dell’articolo 20, secondo cui l’apertura di filiali non richiede la norma di un direttore tecnico e l’articolo 21, che riguarda la semplificazione degli adempimenti amministrativi per i dettaglianti. “Ad oggi - mette in evidenza l’Antitrust - le citate previsioni del Codice Turismo non risultato essere state sostituite: a livello statale, dunque, sussiste un vuoto normativo”.

Le richieste dell’Agcm alle autorità
Nel documento, indirizzato ai presidenti delle Regioni italiane e delle Giunte Provinciali di Trento e Bolzano, oltre ai presidenti di Camera, Senato e Consiglio dei Ministri, il Garante chiede ai legislatori di intervenire sulla materia. A livello nazionale, chiede “l’eliminazione di vincoli ingiustificati relativi alla figura del direttore tecnico”, oltre ad “affermare con chiarezza il principio della libertà di accesso ed esercizio dell’attività di intermediazione turistica”. A livello regionale, invece, l’Agcm auspica un adeguamento ai principi esposti nelle varie rilevazioni.

Ora, le istituzioni hanno 45 giorni di tempo per comunicare “le determinazioni assunte con riguardo alle criticità evidenziate a livello regionale”.

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