Viaggi venduti fuori dall’agenzia: quando il cliente ha diritto al rimborso

L'entrata in vigore della direttiva pacchetti è ormai alle porte e tutti i nodi sembrano essere stati sciolti. Ma un punto che rimane ancora parzialmente oscuro è quello che riguarda le differenze che intercorrono tra un contratto di viaggio stipulato all'interno dell'agenzia e uno stipulato invece all'esterno. La questione assume rilevanza nel momento in cui il viaggiatore decida di esercitare il proprio diritto di recesso.

Davide Settembrini, legale di Uvet, nel corso di un evento organizzato con Fto ha spiegato: "In qualunque momento prima della partenza, il cliente ottiene un rimborso delle spese adeguate e giustificabili, o se previsto, di quelle standard di recesso". E ancora: "In occasioni straordinarie come calamità naturali, conflitti armati e gravi malattie - ha continuato - il viaggiatore può recedere anche senza penali".

Il recesso per i contratti conclusi fuori dall'agenzia
Ma le cose cambiano se il contratto con l'agente viene siglato fuori dai locali commerciali. "In questo caso - precisa Settembrini - il viaggiatore ha il diritto di recedere massimo entro 5 giorni dalla conclusione del contratto e potrà farlo senza il pagamento di alcuna penale e senza alcuna motivazione specifica".

Unica eccezione all'esercizio di tale diritto è l'acquisto di offerte a tariffe sensibilmente ridotte rispetto a quelle di mercato, in questo caso è compito dell'organizzatore documentare la notevole variazione del prezzo ed evidenziare l'esclusione del diritto di recesso".

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