Se il cliente che ha acquistato un pacchetto turistico non può partire a causa di una malattia, ha diritto al rimborso integrale senza penali, anche in assenza di una polizza specifica.
A stabilirlo è un pronunciamento della Cassazione, che chiude una vicenda arrivata all’ultimo grado di giudizio dando ragione a una coppia che aveva acquistato un soggiorno a Londra da un tour operator. In prima istanza i clienti avevano ottenuto il rimborso totale, ma in secondo grado erano stati costretti a restituire la somma ricevuta e a pagare le spese legali.
La ratio della sentenza d’appello prevedeva infatti l’applicazione della disciplina di recesso, in base alla quale la rinuncia era dovuta a ragioni soggettive che non comportavano l’esonero dal pagamento delle spese di cancellazione.
Il giudizio della Cassazione
L’ultimo grado ha però ribaltato la sentenza d’appello, come riporta ilsole24ore.com: la Cassazione ha infatti posto l’accento sullo scopo della vacanza ‘tutto compreso’, dove tutte le attività connotano la finalità. “I plurimi aspetti e profili della complessa prestazione, ideata ed organizzata dal tour operator - si legge nella sentenza - sono funzionali al soddisfacimento, da apprezzarsi in condizioni di normalità, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, dei profili di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc., in cui si sostanzia la ‘finalità turistica’ o lo ‘scopo di piacere’ assicurato dalla vacanza, che il turista consumatore in particolare persegue attraverso la stipulazione del contratto di viaggio vacanza ‘tutto compreso’”.
La Corte ha chiarito che l’impossibilità della prestazione sopraggiunge anche quando sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte.
Ininfluente, in questo caso, l’esistenza o meno di una polizza sottoscritta: la copertura assicurativa, afferma la cassazione, opera infatti su un piano diverso, ovvero quello del rischio o dei rapporti interni.