Entro il 28 dicembre l'istanza di contributo a fondo perduto perequativo

È stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definisce contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

Il termine “perequativo” (cioè “basato su criteri di equità”) sta a significare che questo contributo è basato su una modalità di calcolo differente rispetto ai precedenti, che erano basati sulle differenze di fatturato tra l’anno 2019 e l’anno 2020: questo contributo viene invece calcolato sulle differenze di risultato economico (cioè utile o perdita): quindi una base di calcolo differente, che nella volontà del legislatore vuole tener conto di tutti i possibili effetti negativi della pandemia.

La domanda potrà essere trasmessa entro e non oltre il 28 dicembre 2021.

Analizziamo in estrema sintesi, le condizioni e le caratteristiche per poter richiedere quest'ultimo contributo, ricordandovi che le istruzioni ufficiali sono presenti a questo link, così come a quest’altro link è presente la complessa ed articolata istanza di contributo:

La pratica si rivela particolarmente complessa, soprattutto per le insidie presenti nei righi ove indicare i contributi già ricevuti, mentre d'altra parte i contributi ottenibili si prevedono essere di importi molto contenuti: si invitano quindi tutte le agenzie viaggi e tour operator a valutare attentamente i pro e i contro della presentazione dell'istanza.

Le condizioni per poter presentare l’istanza:
- aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro;

- la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere stata presentata entro il 30.09.2021, mentre quella per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30.09.2021. Eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30.09.2021;

- l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

Soggetti in ogni caso esclusi:
- coloro che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26.05.2021;
- soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26.05.2021.

Ammontare del contributo
- deve essere calcolata, innanzitutto, la differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020;

- bisogna sottrarre a quest’importo le somme percepite a titolo di contributo a fondo perduto riconosciute dall’Agenzia delle entrate;

- all’importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate le percentuali previste (dal 30% al 5%)

L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro e non è previsto un importo minimo.

Sempre più affannosa e complicata la parte relativa al rispetto dei limiti comunitari: ad esempio se il richiedente ha ottenuto aiuti di Stato riferiti all’Imu, deve indicare nel quadro C i codici catastali dei Comuni e il numero degli immobili per cui ha beneficiato degli aiuti.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.euwww.travelfocus.it

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