Voli in coincidenzafuori dall’Europa e risarcimenti: cambiano le regole

Diritto al risarcimento per i passeggeri se il volo viene cancellato o se registra un ritardo di tre ore. Questo è quanto il regolamento Ce n.261/20014 impone alle compagnie aeree per i voli all’interno del territorio dell’Unione, un regolamento dal quale i vettori sfuggivano se la coincidenza e lo scalo andavano a verificarsi in un aeroporto extraeuropeo.

Da ieri, 31 maggio, i passeggeri hanno diritto allo stesso tipo di tutele sia all’interno del territorio europeo sia all’esterno, a patto che il loro volo sia partito da un aeroporto dell’Unione. Lo stabilisce la sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, che sottolinea come "il cambio di aeromobile al momento dello scalo non modifica il fatto che due o più voli oggetto di una prenotazione unica debbano essere considerati come un volo unico in coincidenza”, anche se questo avviene fuori dalla Ue.

Non è più importante, quindi, il Paese in cui avviene lo scalo programmato ed il cambio di aeromobile; l’importante è che il paese d’origine del viaggio sia all’interno dell’Unione Europea e che tutti i voli in coincidenza facciano parte di un’unica prenotazione.

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