Adeguamento prevenzione incendi nel decreto mille proroghe: rinvio concesso alle strutture dei territori colpiti da eventi calamitosi

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 21 dicembre 2019, ha approvato un decreto legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in scadenza (cosiddetto decreto “mille proroghe”), che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il comma 5 dell’articolo 3 del decreto, in considerazione degli eventi calamitosi di portata straordinaria che hanno colpito alcuni territori, consente alle strutture ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto ivi localizzate, esistenti alla data del 9 aprile 1994 (data di entrata in vigore della regola tecnica) di completare gli adeguamenti di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2022, alle seguenti condizioni: essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto 16 marzo 2012 per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio; presentare al Comando dei Vigili del Fuoco entro il 31 dicembre 2020 (qualora non sia stata già presentata) una Scia parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

Tale facoltà, come riporta Hotelmag è riconosciuta alle strutture localizzate: nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018 (si rammenta che le premesse della delibera demandano a successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile la delimitazione delle aree colpite dagli eventi su base comunale); nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e nel 2017, così come individuati dagli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’Isola d’Ischia, in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
Viene, inoltre, ricordato che, per le strutture ubicate in altri territori, il termine per il completamento dei lavori è scaduto il 30 giugno 2019.

Il decreto-legge sarà presentato alla Camere per la conversione, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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