Cassazione:l’intermediario non è responsabile dei disservizi

In caso di vendita intermediata, è l’organizzatore a rispondere dei disservizi e non il rivenditore. Una sentenza della Cassazione interviene a fare chiarezza su una materia che spesso genera equivoci tra i clienti.

Come riporta altalex.com, la sentenza 3150 del 2022 degli ermellini scrive la parola definitiva sulle responsabilità dei disguidi organizzativi e su chi debba rispondere del danno da vacanza rovinata.

Da sottolineare che il pronunciamento va a ribaltare il giudizio di primo grado, che aveva invece ritenuto responsabile l’agenzia di viaggi, anche se per il pacchetto tutto compreso in questione come organizzatore figurava un tour operator e non l’adv, che aveva svolto solo il ruolo di intermediario.

La parola definitiva
La Sesta sezione civile della Corte ha sottolineato che la normativa in vigore non ammette alcun dubbio sui ruoli di organizzatore, venditore e intermediario di viaggi e vacanze. Nel caso in cui l’agenzia svolta il ruolo di intermediario, a rispondere dei disguidi organizzativi è l’organizzatore del viaggio, in questo caso il tour operator.

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