Direttiva sotto la lente: limiti, garanzie, obblighi

Dalle combinazioni di servizi fino alle responsabilità: sono solo alcuni dei passaggi principali del testo che recepisce in Italia la direttiva Ue sui pacchetti turistici, come evidenziato dallo stesso Consiglio dei Ministri poco dopo l’approvazione del testo. Direttiva a cui TTG ha dedicato il servizio di apertura dell’ultimo numero del giornale, disponibile anche online. Ed ecco i 4 punti che bisogna tenere d’occhio.

Il limite del 25 per cento
Il comunicato entra nel merito del famoso ‘limite del 25 per cento’ affermando che, secondo il testo approvato, non rientrano nella disciplina dei pacchetti turistici “le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza (non rappresentino almeno il 25 per cento del valore della combinazione)”.

Garanzie per i clienti
“Altra rilevante novità della nuova disciplina - si legge ancora nella nota - è l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto”. Inoltre, viene prevista “la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità”.

Assicurazioni obbligatorie
Altro capitolo a parte, gli adempimenti assicurativi per le aziende del settore. Il testo, in base a quanto affermato dal comunicato, prevede “per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi”.

I servizi turistici collegati
Tra le novità della direttiva Ue c’è anche la nozione di ‘servizi turistici collegati’. A questo proposito, la nota precisa che si tratta di combinazioni “di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un ‘pacchetto’ e comportano la conclusione di contratti distinti”. In questo caso, si applicano le misure di protezione in caso di insolvenza e fallimento, ma “vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti”.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Direttiva su TTG Magazine, anche online sulla Digital edition

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