A cura di Gianluca Rossoni

Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo

Pacchetto turistico: quando devono sussistere le circostanze inevitabili e straordinarie per la risoluzione del contratto?

Un’altra pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea (C-584/22) sulle circostanze inevitabili e straordinarie che ha una rilevante ripercussione sull’esecuzione del pacchetto turistico. Il quesito giuridico cui la Corte europea è stata chiamata a rispondere è l’identificazione del momento in cui debbano verificarsi le circostanze inevitabili e straordinarie ai fini della risoluzione del contratto di viaggio, cui far conseguire il diritto al rimborso integrale dei pagamenti già effettuati dal viaggiatore.

Nel caso si trattava di un contratto di pacchetto turistico concluso nel mese di gennaio ed avente ad oggetto una vacanza da fruire nel mese di aprile del medesimo anno. Si è pertanto di fronte alla tipica situazione di contratto ad esecuzione differita di vari mesi rispetto al momento della conclusione dell’accordo. Come noto in tale periodo intercorrente possono manifestarsi situazioni oggettive imprevedibili e non imputabili alla volontà delle parti che possono avere un’incidenza diretta sulla fattibilità dell’esecuzione (sconsiglio, crisi sanitaria, terrorismo, guerre, rivolte, eventi climatici, ecc.) e tali, dunque, da determinare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. Tali circostanze, proprio per la loro natura imprevedibile, possono altresì svanire sempre in tale periodo intercorrente fra la conclusione del contratto e la sua data prevista di esecuzione. Ad esempio, uno sconsiglio del MAE può essere revocato a seguito del cessare di una crisi sanitaria e quindi il viaggio potrebbe tornare ad essere utilmente svolto.

La sentenza eurounitaria ricorre al principio di buona fede contrattuale per indicare la massima giurisprudenziale regolatrice di tali situazioni fluide nel quale al viaggiatore dovrà essere garantito il più alto livello di tutela possibile, compatibilmente con le esigenze di certezza del diritto. La Corte di giustizia ha infatti stabilito che, per valutare la risoluzione del contratto di pacchetto turistico per circostanze inevitabili e straordinarie, deve essere rilevante esclusivamente la situazione esistente nel momento in cui viene comunicata la risoluzione del contratto. In altri termini, il diritto al rimborso del viaggiatore matura al momento della risoluzione del contratto per il sopravvenire di circostanze inevitabili e straordinarie anche se successivamente le stesse dovessero venire meno prima della data di esecuzione del contratto e l’organizzatore turistico tornasse quindi nella possibilità di offrire la propria prestazione turistica alla data della partenza prevista, ad esempio per il cessare di una crisi sanitaria. Ormai la risoluzione era stata dichiarata legittimamente ed il viaggiatore avrà maturato comunque il diritto al rimborso del prezzo del viaggio.

Alla luce della nuova direttiva sui viaggi a pacchetto di prossima approvazione da parte dell’Unione europea, gli operatori saranno chiamati a verificare se la copiosa giurisprudenza, fra cui quanto qui riportato, rimarrà di orientamento oppure se si ripartirà direttamente dalla nuova normativa creando una vera e propria cesura giuridica. Senz’altro è auspicabile che verrà emessa una definizione chiara e comprensibile della nozione di circostanze inevitabili e straordinarie tale da permettere una stesura dei contratti più certa ed un’ulteriore riduzione dei contenziosi a beneficio del settore del turismo.

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