Il commento del direttore
Remo Vangelista
L’Agenzia delle Entrate con una consulenza giuridica del 6 settembre 2016 resa a Federalberghi si è espressa sul tema delle prenotazioni online di alloggi in strutture ricettive: hotel, bed and breakfast o immobili privati affittati per brevi periodi.
In tale parere si stabilisce che i servizi consistenti nell’intermediazione della fornitura di alloggio sono da assoggettare ad Iva, sia nel caso in cui la piattaforma online di prenotazione agisca in nome e per conto del destinatario finale del soggiorno, sia nel caso in cui agisca in nome e per conto dell’hotel (o struttura alberghiera, B&B, affittacamere, ecc.).
La giustificazione di tale trattamento è data dal fatto che i servizi resi dalle piattaforme online, anche se sono resi attraverso internet ed in modo automatizzato, non li qualificano come servizi resi tramite mezzi elettronici (come elencati nell’apposito regolamento dell’Unione Europea) e quindi non è applicabile il regime di tassazione semplificato (chiamato “Moss”), cui possono beneficiare gli operatori ecommerce.
Trattasi invece di vera e propria intermediazione legata ad un bene fisico (l’immobile oggetto di prenotazione) e strettamente legata all’ubicazione dell’immobile stesso o dell’eventuale operatore economico (agenzia di viaggi) che effettua la prenotazione.
Questo chiarimento è molto importante nel definire correttamente la tassazione Iva applicabile alle prestazioni di servizi rese dai grandi portali online di prenotazioni alberghiere, definendo anche correttamente i costi di intermediazione gravanti sul consumatore finale: i grandi portali quindi non potranno più applicare fee o diritti di prenotazione senza applicazione dell’Iva, bensì dovranno applicare l’imposta.
Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti Milano – www.studiobenedetti.eu