Aiuti per agenzie e t.o.: ecco le regole del Mibact

Sono state pubblicate dal Mibact le disposizioni applicative per poter accedere agli aiuti a fondo perduto per agenzie di viaggi e tour operator previsti nel decreto Rilancio. Si tratta della prima somma dedicata al comparto turistico, quei 25 milioni di euro che tanto hanno fatto arrabbiare i player del settore, perché considerati poca cosa a confronto della crisi nera che sta vivendo il turismo.

Le disposizioni non mettono ancora in chiaro quali saranno le scadenze per presentare le domande, ma chiariscono almeno i beneficiari, i requisiti e la ripartizione degli aiuti.

Beneficiari e requisiti
Nel documento, disponibile a questo link, si precisa che i beneficiari delle risorse sono “le agenzie e i t.o. che, al momento della presentazione dell’istanza, esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici Ateco: 79.11 e 79.12. 2”.

Queste aziende devono avere una serie di requisiti per accedere ai fondi, ossia iscrizione al Registro delle imprese con i codici Ateco già citati; essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso; avere sede legale in Italia; essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento; non essere destinatari di sanzioni interdittive; essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa; assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

La ripartizione
Nella domanda le aziende interessate dovranno autocertificare il calo di fatturato registrato nel 2020. Per la precisione, nel documento si precisa che il periodo da tenere in considerazione per calcolare il calo di fatturato è quello che va dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, ossia, si legge nel decreto ministeriale: “20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400mila euro; 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400mila euro e fino a un 1 milione di euro; 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro; 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro”.

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