Il commento del direttore
Remo Vangelista
L’apertura di una agenzia viaggi presenta caratteristiche specifiche che differenziano le attività di startup rispetto a quelle di qualsiasi altra attività economica.
Spesso chi vuole avviare una attività mi chiede se è davvero necessario rispettare tutti i requisiti richiesti o se può svolgere un certo tipo di vendita senza attivarsi come “agenzia viaggi” (e quindi senza sostenere tutti gli oneri richiesti dagli adempimenti collegati).
La risposta purtroppo è sempre la medesima: come previsto dal codice del turismo, ogni qual volta si svolga una qualsiasi forma di prestazione turistica o di produzione, organizzazione od intermediazione di viaggi o soggiorni o altre prestazioni turistiche, si rientra nella definizione di agenzie ed organizzatori di viaggi.
Cerchiamo di riepilogare brevemente i principali adempimenti richiesti per poter iniziare l’attività.
Innanzitutto l’attività di agenzia viaggi o tour operator può essere svolta indifferentemente sotto forma di ditta individuale (quindi persona fisica iscritta in Camera di Commercio), società di persone (cioè SNC – società in nome collettivo, oppure SAS – società in accomandita semplice) o società di capitali (SRL – società a responsabilità limitata, oppure SPA – società per azioni).
La scelta della forma giuridica della nostra attività dipenderà da varie motivazioni di opportunità: dall’ammontare del capitale investito iniziale, dalle coperture in termini di responsabilità dei soci delle quali intendiamo beneficiare, dei costi che possiamo permetterci di sostenere, dalla presenza o meno di altri soci o partner e dalla regolamentazione che intendiamo applicare ai rapporti con questi soggetti, e così via.
Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi, questi sono definiti da una serie di norme: la principale e più importante è la Legge 135 del 2001, la cosiddetta legge quadro “Riforma della Legislazione nazionale del Turismo” che detta i principi generali (che ora vedremo meglio nel dettaglio) lasciando poi discrezione alle singole Regioni in merito alle operazioni attuative degli stessi. Quindi ogni Regione italiana applica una normativa specifica per gli adempimenti amministrativi in fase di costituzione, e sarà quindi necessario verificare presso la propria regione di competenza quali sono queste normative.
D’ora in poi, per semplicità, prenderemo come esempio la Regione Lombardia, premettendo comunque che gli adempimenti richiesti sono pressoché simili in tutte le regioni italiane.
In Regione Lombardia la normativa di riferimento è costituita dalla Legge Regionale n. 15 del 2007, che richiede il possesso di alcuni requisiti:
Presenza di un Direttore Tecnico: ogni Agenzia Viaggi o Tour Operator deve nominare un Direttore Tecnico: cioè un soggetto esplicitamente preposto alla conduzione dell’attività tecnica, e quindi con precise responsabilità relativamente alla gestione tecnica delle operazioni svolte (e solo tecnica, quindi non amministrativa o legale o di rappresentanza). Il Direttore Tecnico è quindi una figura completamente diversa da quella dell’Amministratore della Società (ma che può essere ricoperta anche dallo stesso soggetto che ricopre l’incarico di Amministratore, se ne possiede i requisiti) con caratteristiche e responsabilità ben precise. Caratteristica fondamentale è che il direttore tecnico può ricoprire tale ruolo in un’unica agenzia viaggi o tour operator, senza possibilità di cumulo degli incarichi contemporaneamente.
Assieme al Direttore Tecnico, l’agenzia o il tour operator deve avere disponibilità fisica dei locali dove intende svolgere l’attività, a meno che non la svolga interamente online.
Successivamente, per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, è obbligatorio il versamento di apposito Deposito Cauzionale alla Provincia di ammontare pari ad Euro 20.657,00 (o polizza fidejussoria alternativa). Questo Deposito Cauzionale ha la funzione di copertura di eventuali versamenti dovuti per sanzioni o azioni disciplinari o importi non versati, in particolare può essere utilizzato a ristorno di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di ordinanze-ingiunzioni di pagamento, a seguito di autorizzazione da parte di Regione Lombardia.
Infine è necessario dotarsi di apposita polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla Legge 1084/1977, nonché dal Decreto Legislativo 206/2005 riguardo ai circuiti «tutto compreso».
Tutti i suddetti documenti e requisiti, devono quindi essere inoltrati alla Provincia competente con apposita “SCIA” : Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Prima di rilasciare l'autorizzazione la Provincia verifica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo, che la denominazione scelta non sia uguale o simile a quello di altre agenzie esistenti sul territorio nazionale.
Gli adempimenti in fase di avvio, quindi sono diversi e complessi e necessitano di particolare attenzione da parte di chi vuole aprire una agenzia viaggi.
Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti Milano – www.studiobenedetti.eu