Il commento del direttore
Remo Vangelista
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno è importante ricordare una importante novità recentemente introdotta: l’IVA sulle fatture di acquisto può diventare indetraibile se queste fatture non vengono registrate in contabilità entro il prossimo mese di aprile.
Infatti le fatture di acquisto del 2017 dovranno essere inserite in contabilità entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi entro il 30 aprile 2018). Oltre tale termine la fattura non avrà più alcuna rilevanza ai fini IVA e conseguentemente l’IVA non sarà più detraibile.
Quanto sopra riguarda sia le operazioni in regime IVA ordinario che le operazioni in regime IVA 74ter.
Attenzione quindi a recuperare per tempo tutte le fatture da ricevere dai fornitori in quanto dopo il mese di aprile vi è il serio rischio di non poterne più detrarre l’IVA.
Questa novità è stata introdotta dal Decreto Legge 50/2017 (su questa pagina trovate una analisi più tecnica ed approfondita): la nuova regola riguarda solo i documenti ricevuti dal 1 gennaio 2017: di conseguenza le fatture di acquisto datate 2016 possono continuare a seguire le precedenti regole: potranno essere registrate in contabilità e la relativa IVA detratta fino al termine massimo del 30 aprile 2019 (termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo al 2016, e cioè il 2018).
Il problema più grave, quindi, diventa quello di avere a disposizione le fatture di acquisto relative agli ultimi mesi dell’anno 2017, in modo da poterle registrare in contabilità entro i nuovi termini stabiliti: è abbastanza semplice comprendere come fatture emesse da fornitori nel mese di dicembre 2017, potrebbero essere consegnate tardivamente (sicuramente oltre i termini di effettuazione della liquidazione IVA mensile del mese di dicembre 2017, in scadenza al 16 gennaio 2018).
Quali soluzioni può adottare chi riceve tardivamente una fattura 2017 oppure (altrettanto probabile) chi trova in fondo ad un cassetto una vecchia fattura e vorrebbe comunque poter esercitare il diritto alla detrazione della relativa IVA?
La soluzione consentita dalla normativa prevede la possibilità di regolarizzare la fattura non ricevuta tramite emissione di autofattura (da presentare all’Agenzia delle Entrate) e versamento dell’imposta dovuta: appare evidente come l’operazione sia farraginosa e costosa (oltre ad andare oltre i termini, in quanto per poter emettere l’autofattura è necessario comunque attendere almeno 4 mesi).
Altre due vie invece sono più facilmente percorribili:
- la dichiarazione IVA tardiva,
- la dichiarazione IVA integrativa.
Con la prima soluzione (dichiarazione IVA tardiva) si può presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, versando le previste sanzioni: in questo caso la dichiarazione IVA si considera espressamente valida, seppur tardiva. Si può quindi beneficiare di un termine ben più ampio (7 mesi invece di 4) per poter recuperare le fatture di acquisto datate 2017 e non ancora pervenute e detrarsi quindi la relativa IVA.
Con la seconda soluzione (dichiarazione IVA integrativa) può essere presentata una dichiarazione IVA integrativa alla dichiarazione originariamente presentata entro i termini fiscali di accertamento (e cioè entro 5 anni dalla presentazione della dichiarazione originaria) : si comprende come in questo caso i termini sono enormemente più ampi rispetto alla casistica precedente e come di fatto questa previsione svuota di significato i nuovi obblighi introdotti in termini di limiti temporali alle registrazioni delle fatture di acquisto: per questo motivo tale soluzione è oggetto di un approfondito dibattito tra gli esperti e al momento attuale è quella meno consigliabile.
Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.eu – www.iva74ter.it