Diritti del turista, sì al recesso anche per traumi personali

Un evento del tutto imprevisto e imprevedibile che impedisce lo svago del turista costringendolo ad annullare il viaggio prima della partenza. Questa la definizione di ‘causa di forza maggiore’ come appare dal Codice del turismo che, all’articolo 42, disciplina appunto i diritti del turista in caso di recesso.

La novità rispetto al passato, come spiega ilsole240re.it, è che la giurisprudenza più recente è andata via via ampliando l’estensione del concetto, che implica il risarcimento della caparra versata.

Cause di forza maggiore, un concetto ampliato
Tra le cause di forza maggiore rientrano, ora, anche gravi infortuni subiti da prossimi congiunti, improvvise malattie debilitanti ma anche la revoca delle ferie dovuta a necessità aziendali. Motivazioni che si aggiungono a quelle già previste precedentemente, come le calamità naturali, gli avvenimenti bellici, i disordini socio-politici, gli atti di terrorismo e le emergenze sanitarie.
L’essenziale è che la situazione sopravvenuta non sia attribuibile né al tour operator, né all’agenzie di viaggi, ma nemmeno allo stesso consumatore.

Ma il concetto di ‘cause di forza maggiore’ è anche retrodatabile rispetto al viaggio. In caso, ad esempio, di attentati o terremoti la rinuncia al viaggio è giustificata non tanto dall’evento in se, quanto dal permanere di uno stato di incertezza e paura, sul piano della salute e dell’incolumità fisica, che fa venir meno la finalità di svago della vacanza.

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