Rimborsi e voucher: il cliente può scegliere

Il voucher non può essere l’unica forma di rimborso. A seguito delle pressioni dei consumatori, l’Antitrust ha inviato una segnalazione al Governo italiano, evidenziando che l’articolo 88 bis del Cura Italia “si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che, nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso”. Il Garante avverte quindi che “a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti”.

In linea con l’Ue
Un’altra tegola sulle agenzie, strette nella morsa della liquidità. Ma la posizione ricalca quella già esposta dalla Commissione Ue, che di recente ha minacciato l’apertura di una procedura in infrazione nei confronti dell’Italia e di altri dodici Paesi europei. “La posizione assunta dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020 evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro”, scrive l’Antitrust nella segnalazione.

La Commissione ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher. Un’ampia accettazione dei voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso.

Condizioni per i voucher
I voucher restano perciò una possibilità, ma tiene a precisare il Garante, affinché possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro  “dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso”.

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