Direttiva pacchetti versus Carta dei diritti del passeggero

Il caso, senz'altro singolare, di oggi riguarda dei turisti che avevano prenotato un pacchetto che includeva il servizio di trasporto aereo. Cinque giorni prima della partenza, i passeggeri venivano informati che erano stati riprotetti con un altro vettore, il quale arrivava a destinazione con tredici ore di ritardo rispetto all'orario stabilito. Ugualmente, al ritorno i passeggeri venivano fatti rientrare a casa con più di tre ore di ritardo.

In entrambi i casi non sussistevano circostanze eccezionali tali da escludere il diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento (EC) 261/04 (Carta dei diritti del passeggero).

Tuttavia, al momento della prenotazione il vettore aereo operativo non era ancora in possesso della licenza di volo, avendo solo depositato la relativa richiesta presso l'autorità competente, ricevendola solo in seguito.

Il risultato è stato che il giudice comunitario, facendo leva sulla lettera dell'art. 2(a) del Regolamento su citato, che stabilisce essere vettore aereo solo un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio, ha rigettato la richiesta di compensazione dei passeggeri ritenendo che, al momento della prenotazione da parte di quest'ultimi, mancasse un elemento essenziale, cioè un vettore munito di licenza di trasporto.

La decisione lascia perplessi per l'eccessivo rigore formale e non tiene conto dell'impossibilità, da parte del viaggiatore, di verificare se i fornitori dei servizi di un pacchetto siano in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge.

D'altro lato, non può che essere evidenziato, ancora una volta, il ruolo dell'operatore turistico nel viaggio a pacchetto, che è responsabile dell'esecuzione dei propri fornitori – salvo diritto di rivalsa verso costoro – a tutela dei viaggiatori.

Tutela grandemente aumentata in virtù dell'obbligatorietà della polizza per insolvenza stabilita dalla nuova direttiva, a riprova che tale ultimo strumento legislativo offre maggiori garanzie che la Carta dei diritti del passeggero, della quale, invece, si auspica una profonda revisione.

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