Aiuti Covid da comunicare: “La semplificazione in realtà non c'è”

"Modello semplificato": così viene presentata dall'Agenzia delle Entrate la nuova versione della dichiarazione sostitutiva sugli aiuti Covid che tutte le imprese che hanno beneficiato di questi sostegni devono presentare obbligatoriamente entro la fine del mese. Ma è veramente così? A guardare bene, forse no.

Per capirlo, bisogna innanzitutto capire lo scopo del modello: la comunicazione serve a verificare se gli aiuti hanno ecceduto o meno i limiti previsti dal 'temporary framework', ovvero le disposizioni speciali dell'Ue in tema di aiuti di Stato in relazione all'emergenza Covid.

Aziende e partite Iva negli ultimi anni hanno ricevuto aiuti dai soggetti più disparati: oltre alla stessa Agenzia delle Entrate (per lo più sotto forma di credito di imposta) anche da Regioni, Comuni, Camere di Commercio e via dicendo. Il modulo serve dunque a 'radunare' tutti i contributi ricevuti. In un primo momento, il modulo consisteva nell'indicazione, periodo per periodo, di tutti gli aiuti ricevuti.

"Poi è arrivata la semplificazione - spiega Giulio Benedetti, commercialista specializzato in tematiche inerenti il turismo -: prima bisognava compilare necessariamente tutti i campi. In un secondo momento è stata inserita la casella 'ES', in cui si dichiara di non essere tenuti a presentare il dettaglio in quanto non si eccedono i limiti del temporary framework". Limiti, per altro, decisamente alti e che sono stati superati solo dalle grosse realtà imprenditoriali (anche se nel modello vanno indicati tutti gli aiuti di Stato, non solo quelli legati al Covid).

Un nuovo modulo
Ma il problema è che, nel caso in cui si barri la casella "ES", gli aiuti vanno poi indicati all'interno del Modello Unico, secondo l'obbligo che è stato istituito dalla legge di bilancio 2013. Tuttavia, mentre negli anni scorsi si dovevano solo indicare nella dichiarazione dei redditi, quest'anno si è aggiunta questa nuova dichiarazione. Nel caso invece in cui il dettaglio degli aiuti ecceda i limiti del temporary framework e dunque siano indicati nella dichiarazione sostitutiva, non sarà più necessario riportarli nel modello Unico.

In ogni caso, "la comunicazione va inviata anche se si ha l'esenzione", precisa Benedetti. Nel caso in cui non sia inoltrata non scattano sanzioni amministrative, ma sono previste le sanzioni penali stabile per le autodichiarazioni sostitutive di atto notorio infedeli o mancanti.

Bisogna poi tenere conto che l'Agenzia delle Entrate ha tutti gli strumenti per verificare le dichiarazioni, dal momento che i dati sono già in possesso del Fisco stesso. "E questo è l'assurdo - afferma Benedetti: l'Agenzia ha già tutti i dati ma come sempre li chiede ai contribuenti. E può controllare quanto comunicato proprio perché ha già le informazioni".

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