Il commento del direttore
Remo Vangelista
Il parlamento ha di recente approvato la “Legge di stabilità 2016” (quella norma che una volta veniva chiamata “Finanziaria” e che rappresenta l’insieme di interventi in ambito fiscale e di bilancio che il Governo istituisce al fine di migliorare l’economia del Paese).
Tra le diverse previsioni normative ve ne è una che ritengo particolarmente interessante per il settore turismo e che potrà sicuramente costituire un incentivo per nuove assunzioni: la deducibilità ai fini Irap del costo dei lavoratori stagionali.
Forse non tutti erano a conoscenza del fatto che (prima della Legge di Stabilità 2016) il costo dei lavoratori stagionali non era deducibile ai fini Irap, comportando quindi non solo un aggravio per gli operatori (l’impossibilità di dedursi ai fini dell’imposta un onere inerente ed effettivamente sostenuto per lo svolgimento della propria attività), ma anche una sorta di “disparità” di trattamento verso altri tipi di assunzioni, dato che proprio altre forme di contratto (ad esempio i lavoratori assunti a tempo indeterminato) beneficiavano dell’intera deducibilità del costo delle retribuzioni, dei contributi e di tutti gli altri costi inerenti.
È facile comprendere come questa “disparità” di trattamento potesse avere come logica quella di incentivare forme di assunzione più tutelanti per i lavoratori (il tempo indeterminato) contro altre forme più “precarie” (il lavoro a tempo determinato o stagionale), ma è altrettanto vero come nelle realtà del turismo questa non fosse una forma di assunzione discriminatoria, bensì legata alle caratteristiche tipiche del settore, legato appunto alla stagionalità.
Ora finalmente il legislatore ha compreso questa peculiarità, ed ha esteso la deducibilità del costo del lavoro ai fini Irap anche ai lavoratori stagionali (sebbene non al 100 per cento, bensì entro il limite del 70 per cento).
Attenzione ai limiti, però: infatti il lavoratore deve essere assunto per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, e la deducibilità del costo potrà essere beneficiata a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco del biennio calcolato a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Quindi ok alla stagionalità, ma per godere dei benefici fiscali è necessaria anche una componente di “fedeltà”.
Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti Milano – www.studiobenedetti.eu