Estensione dei voucher sino al 30 settembre 2020

Nella ormai nota legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione dei decreti d'emergenza, vi è da evidenziare l'introduzione del voucher anche per i contratti stipulati in Italia per prestazioni turistiche in incoming come in outgoing, nel caso in cui le prestazioni “non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiolgica da COVID-19” con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020.

Il legislatore, infatti, con tale norma ha voluto da un lato tutelare i viaggiatori, stabilendo l'inapplicabilità delle penali di cancellazione sino alla fine di settembre, dall'altro esentare vettori, strutture ricettive e organizzatori turistici da obblighi di rimborso monetario potendo restituire gli acconti o i saldi ricevuti mediante corresponsione di voucher per l'equivalente. Sino a qui appare chiaro che l'obiettivo dell'art. 88-bis, comma 11, della legge su citata sia quello di mantenere il meccanismo di automaticità di consegna dei voucher, senza che ci sia necessità di accettazione da parte del destinatario.

La vera criticità rileva sui presupposti di diritto e di fatto necessari all'applicazione di questa disposizione in ordine alla sussistenza di tali “effetti” da cui deriverebbe l'attivazione del meccanismo dei voucher. Dalla norma si evince che debba sussistere uno stato di emergenza deliberato, come risultava per sei mesi in base alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, mentre più complessa appare la verifica in fatto. Per “effetti” potrebbero intendersi qualsiasi situazione di fatto a rischio epidemiologico indipendentemente da disposizioni espresse d'identificazione di aree interessate da contagio o di aree dove sia impedito o vietato di viaggiare oppure a prescindere da provvedimenti di quarantena o di divieti di allontanamento soggettivi. Ciò si dedurrebbe dal tenore dello stesso articolo citato il quale utilizza la seguente locuzione “fuori dei casi previsti dai commi da a 1 a 7”, per cui gli effetti che determinerebbero il meccanismo di consegna del voucher e conseguentemente di non applicazione delle penalità potrebbero essere riscontrati in qualsivoglia situazione a prescindere da un provvedimento generale o ad personam, ma anche per esempio a prescindere da uno sconsiglio del Ministero degli Esteri.

Non sempre tale meccanismo potrebbe essere favorevole all'industria turistica, potrebbero esserci situazioni nelle quali anche solo una mera breaking news di ripresa del contagio come pure uno stato influenzale da sospetto Covid-19, autorizzerebbero il viaggiatore ad annullare il viaggio ed a richiedere il voucher, in quanto situazioni collegate agli “effetti” epidemiogici.

Ancora una volta la buona fede nell'esecuzione del contratto dovrà essere applicata da entrambi le parti per evitare abusi del diritto.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana