Pacchetto turistico cancellato e rimborsi:il pronunciamento della Corte di giustizia Ue

"In caso di cancellazione del pacchetto turistico, la pandemia di Covid-19 non esenta gli operatori turistici dall’obbligo di concedere una riduzione del prezzo e, in caso di risoluzione, di effettuare un rimborso in denaro, salvo che questi non dimostrino l’esistenza di difficoltà eccezionali". Questo il pronunciamento dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Laila Medina, in merito a un procedimento che concerne i pacchetti disciplinati dalla direttiva 2015/2302 e i diritti dei viaggiatori.

Nel procedimento i ricorrenti hanno prenotato una vacanza di 14 giorni dalla Germania alle isole Canarie, dal 13 al 27 marzo 2020. A causa della pandemia, il loro viaggio è terminato dopo sette giorni, sicché i ricorrenti hanno fatto ritorno in Germania e chiesto una riduzione proporzionale del prezzo del viaggio per sette giorni, nella misura del 70%. Il Tribunale del Land di Monaco di Baviera ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 attribuisca al viaggiatore il diritto a una riduzione del prezzo per difetto di conformità con il contratto di pacchetto turistico qualora esso sia dovuto a restrizioni adottate al fine di impedire la diffusione di una malattia infettiva a livello mondiale.

Le conclusioni
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale ritiene che, "tenuto conto della struttura dell’articolo 14 della direttiva, l’organizzatore non è esentato dal suo obbligo di concedere un’adeguata riduzione del prezzo del pacchetto". A suo avviso, l’importo della riduzione di prezzo cui un viaggiatore ha diritto deve essere "adeguato", tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, valutazione che è rimessa al giudice nazionale.

Medina ricorda, in primo luogo, che l’obiettivo della direttiva 2015/2302 consiste nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori. Il diritto a una riduzione del prezzo è sottoposto a una condizione, segnatamente il 'difetto di conformità', e a un’eccezione, che ricorre quando il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore. Pertanto, un difetto di conformità imputabile a qualsiasi altra persona o dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie non esclude il diritto del viaggiatore di beneficiare di una riduzione del prezzo.

In secondo luogo, le restrizioni normative imposte nel marzo 2020 in risposta alla pandemia dovrebbero essere "considerate come una situazione di forza maggiore". Tuttavia, "circostanze inevitabili e straordinarie non esentano l’organizzatore dall’obbligo di concedere una riduzione del prezzo".

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