Hotel, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per l'invio dati corrispettivi

Dal 1° luglio gli operatori Iva con volume d’affari superiore a 400mila euro, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi, dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale, memorizzando e trasmettendo i relativi dati all’Agenzia delle Entrate. Lo precisa quest’ultima attraverso una nota.

In alternativa all’utilizzo dei registratori di cassa telematici sarà possibile, riporta HotelMag, memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell’Agenzia, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi: questi dati possono essere inviati all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, come stabilito dal Decreto Crescita. Lo stesso decreto prevede che, per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo – 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri -, non si applichino sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il nuovo servizio è attivo all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tablet e smartphone. Tramite la procedura web i soggetti interessati potranno predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata. Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi.

Gli operatori che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico potranno assolvere all’obbligo di trasmissione entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto, come spiega l’Agenzia delle Entrate. Tale disposizione vale per i primi sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le modalità di trasmissione online saranno definite da un prossimo provvedimento.

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