Nuova direttiva pacchetti:
il Parlamento Ue approva

Passa a larghissima maggioranza la revisione della direttiva pacchetti: il Parlamento europeo si è espresso con 535 voti a favore, 36 contrari e 47 astensioni.

Il testo approvato dall’assemblea è frutto di una contrattazione con il settore del turismo e ha visto una serie di modifiche rispetto alla prima stesura.

Uno dei primi punti su cui interviene la nuova normativa è quello dei voucher, strumento che è stato al centro del dibattito durante i primi mesi dell’emergenza covid. Il testo approvato prevede il diritto dei consumatori a rifiutare i voucher e richiedere invece un rimborso entro 14 giorni. Inoltre, se il voucher viene accettato ma non utilizzato del tutto, il valore residuo deve essere rimborsato al viaggiatore alla scadenza. I voucher, secondo il documento, dovranno avere validità fino a 12 mesi e saranno prorogabili o trasferibili una sola volta.

Cancellazioni e acconti

Per quanto riguarda le circostanze straordinarie che consentono di rinunciare al viaggio senza penali, la definizione delle modalità ha visto una serie di correzioni in corso d’opera; la normativa ora considera rilevante ogni avviso ufficiale di viaggio emesso fino a 28 giorni prima della partenza.

Eliminato inoltre il limite per gli acconti dei clienti ai tour operator; la decisione di imporre eventuali limiti viene demandata ai singoli Stati.

Il prossimo passaggio saranno i negoziati interistituzionali con il Consiglio sul testo definitivo, che inizieranno il 24 settembre.

Le modifiche

Il testo che è stato approvato dai parlamentari Ue rappresenta una soluzione di compromesso rispetto al testo originale che secondo gli addetti ai lavori avrebbe gravato eccessivamente sulle aziende del settore.

Tra i dettagli che sono stati rivisti dopo le discussioni, il limite per gli acconti (che come detto al momento non viene precisato, anche se resta la possibilità di introdurlo da parte degli Stati) e la definizione di ‘circostanze eccezionali’, ritenuta troppo vaga (e dunque ad altro rischio contenzioso) nella prima versione della normativa.

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