Bonus Vacanzee modello 730, ecco i chiarimenti del ministero

Quale documentazione i clienti delle agenzie di viaggi devono conservare per il modello 730? Come devono comportarsi nel caso in cui, dopo la convalida della richiesta del Bonus Vacanze, sia variata la composizione del nucleo familiare cui appartengono?

A questi e altri quesiti risponde il documento pdf del Ministero del Turismo sull’uso di questo strumento.
Per quanto riguarda i documenti da conservare il dicastero chiarisce come si debbano tenere la fattura o il documento commerciale, o lo scontrino, oppure ancora la ricevuta fiscale emessi dal fornitore, che riportano il codice fiscale del componente del nucleo familiare che vuole usufruire dell’agevolazione.

La documentazione sulla DSU
Nel caso in cui, poi, l’agevolazione sia stata concessa sulla base di una DSU con omissioni o difformità occorre avere anche la documentazione idonea a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.

I familiari a carico
Il ministro sottolinea inoltre che, qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest’ultimo solo se entrambi i soggetti fanno parte del medesimo nucleo familiare ISEE. L’importo della detrazione viene precompilato nella dichiarazione dell’utilizzatore, al rigo E83 del quadro E, con il codice 3. Tale importo deriva da quanto comunicato dalla struttura turistica ricettiva nella quale è stato utilizzato il bonus. Nel foglio informativo della dichiarazione 730 si possono trovare anche altri dati comunicati dal fornitore del servizio turistico, quali il codice fiscale e la denominazione della struttura turistica, il codice del buono, la data di utilizzo e il codice fiscale dell’utilizzatore.

La cosa importante è che, per dimostrare di aver utilizzato il bonus, vanno conservati la fattura o il documento commerciale o lo scontrino o ricevuta fiscale emessi dal fornitore del servizio turistico, che riportano il codice fiscale dell’utilizzatore.

La variazione del nucleo non va comunicata
Sull’ammontare del bonus non conta un’eventuale variazione del nucleo familiare, se la convalida dell’agevolazione è avvenuta prima di questa variazione. Ai sensi dell’articolo 176, comma 1, del DL n. 34 del 2020, spiega il ministero, non è previsto che le variazioni della composizione del nucleo familiare, intervenute dopo la convalida della richiesta, siano segnalate e possano, quindi, avere effetti sul bonus. Pertanto, una volta convalidata la richiesta, qualora non siano intervenute prima della conferma variazioni nella composizione del nucleo familiare rappresentato in una DSU in corso di validità, l’importo del bonus spettante deve considerarsi confermato e utilizzabile fino al 31 dicembre 2021.

Con la DSU errata bisogna restituire il bonus
Infine cosa accade se, in seguito all’attivazione del Bonus Vacanze, il cliente dell’agenzia ha rilevato degli errori nella compilazione della DSU che incidono sui valori reddituali e patrimoniali, tali da condurre a un ISEE oltre la soglia prevista di 40mila euro? In tal caso, se il cliente non ha ancora utilizzato il Bonus dovrà astenersi dall’utilizzo. Qualora abbia rilevato l’errore solo successivamente all’utilizzo dovrà restituire l’importo fruito, senza ulteriori sanzioni o interessi, compilando gli appositi campi della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020 (modello 730/2021 e modello Redditi Persone fisiche 2021).

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