Come il referendum costituzionale potrebbe cambiare il turismo

Come ormai noto il prossimo 4 dicembre verrà tenuto sul testo di legge costituzionale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15.04.16, un referendum popolare che, in caso di approvazione, apporterebbe profonde modifiche al vigente testo costituzionale. In particolare relativamente al turismo assume rilievo l'articolo 31 della riforma (Modifica all'articolo 117 della Costituzione, comma primo, lettera s, ultimo punto), il quale prevede che lo Stato assumerà la legislazione esclusiva in materia di “disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo”.

Per disposizioni generali e comuni s'intendono delle norme che siano a caposaldo del sistema, rispondano ad un interesse strategico e siano espressione di un indirizzo politico. In capo alle regioni risiederebbe un potere normativo di dettaglio nonché la competenza esclusiva in relazione alla valorizzazione ed all'organizzazione regionale del turismo.

I cambiamenti
Ciò tuttavia non significa un mero accentramento statale in materia di turismo a scapito delle regioni, bensì l'instaurazione di un meccanismo di cooperazione nel quale si  tenterebbe di superare l'attuale divisione legislativa del settore. Attualmente infatti vari ambiti turistici sono disciplinati differentemente da regione a regione, fra gli altri si rammentano: i criteri di classificazione degli esercizi alberghieri, la disciplina delle professioni turistiche, le norme di accesso per le Ota, lo status del direttore tecnico, le agenzie di viaggio in tema di fideiussioni amministrative e non ultimo anche la  regolarizzazione delle sharing economies nei servizi turistici.

La riforma, pertanto, non si limiterebbe a permettere di produrre una legislazione di principi fondamentali a livello statale, bensì spingerebbe verso un'emanazione di disposizioni aventi già un contenuto puntuale ed operativo, teso ad evitare difformità fra le regioni per il fine superiore di una politica del turismo comune. Quest'ultimo termine a significare che comunque le disposizioni statali dovranno essere condivise nella loro elaborazione con le regioni, anche proprio allo scopo dichiarato della riforma di evitare contenziosi fra queste ultime e lo Stato, come purtroppo è avvenuto in questi anni dal 2001, nonché tentando di recuperare un'organizzazione unitaria del turismo, soprattutto in funzione di incoming dall'estero.

Il ruolo del Ministero
In caso di approvazione del referendum, pertanto, il ruolo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo quale propulsore di iniziative legislative non potrà che accrescersi a vantaggio di una strategia più incisiva, molto tuttavia dipenderà da come le regioni collaboreranno lealmente e soprattutto da come il comparto turistico parteciperà al riassetto da protagonista proponendo iniziative legislative unitarie e coerenti. Ultima nota: dai lavori parlamentari sul testo di riforma, non emergono,  differentemente da altri articoli assai discussi, disaccordi fra due delle forze politiche maggiormente rappresentative sul ritorno del turismo alla competenza statale, sia pure nei limiti su descritti.

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