Decreto dignità e trasporto aereo: le novità per gli stagionali

La contrattazione collettiva riscrive le regole per il lavoratori stagionali nel trasporto aereo. Come riporta Il Sole 24 Ore, l’accordo siglato tra associazioni datoriali e sindacati la scorsa settimana ha modificato la disciplina, in linea con la facoltà concessa dalla legge stessa. Il patto è stato reso necessario dalla natura stessa del lavoro, soggetto a picchi stagionali ciclici e dunque poco adatto alle definizioni delle causali dettate dal decreto dignità, legate soprattutto a necessità non prevedibili.

Per i lavoratori del Ccnl nazionale del trasporto aereo, ora viene dunque introdotta la possibilità i stipulare contratti di lavoro stagionali per un massimo di 6 mesi, nel periodo compreso tra aprile e ottobre, e per ulteriori 4 mesi nei restanti periodi dell’anno.

Vengono meno, inoltre, i vincoli sui 12 e i 24 mesi previsti dal decreto dignità, oltre ai quali è necessario indicare, rispettivamente, la causale e il tetto di durata massima del contratto a termine. E ancora, questa tipologia di contratti a termine non è sottoposto ai limiti quantitativi per il ricorso al lavoro a tempo determinato, ma solo se le imprese non fanno ricorso anche alla somministrazione di manodopera. In questo caso il lavoro stagionale è consentito entro una soglia massima del 15% del personale a tempo indeterminato impiegato al 31 dicembre dell’anno precedente.

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