Corte di Cassazione: se il viaggiatorenon può partire ha diritto al rimborso

Nessun importo da pagare (o la restituzione delle eventuali somme versate) se il viaggiatore non può partire. Un pronunciamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 18047/2018) interviene a scrivere una pagina importante per quanto riguarda la legislazione turistica: cosa succede nel caso in cui non sia l’organizzatore del viaggio a non poter fornire il servizio, bensì sia il viaggiatore ad esserne impossibilitato ad usufruirne.

Secondo quanto affermato dalla corte suprema, chi acquista una vacanza ma non si trova poi nelle condizioni di poterne fruire per cause non dipendenti dalla sua volontà (ad esempio, come precisa Il Sole 24 Ore, per una malattia) può chiedere la risoluzione del contratto di acquisto del pacchetto senza pagarne il prezzo o chiedendo il rimborso di quanto già anticipato.

Le ragioni della sentenza
Secondo la Cassazione, infatti, la possibilità di sciogliere il contratto nel caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile non riguarda solo chi deve eseguire la prestazione stessa, ma anche chi l’ha acquistata. Dunque, come precisa il quotidiano finanziario, “la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, può essere invocata da entrambe le parti del rapporto”.

Ovviamente, l’impossibilità non deve essere imputabile al cliente o al suo interesse a effettuare il viaggio stesso.

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