Ryanair e voli annullati: tutti i diritti dei passeggeri

Proseguiranno ancora per oltre cinque settimane le cancellazioni dei voli Ryanair. Ma quali sono, precisamente, i diritti dei passeggeri in caso di annullamento?

La circolare diffusa da Fiavet, l’associazione delle agenzie di viaggi, oltre a far chiarezza sui doveri di intermediari e compagnia aerea (nel caso in cui il biglietto sia stato acquistato, appunto, in agenzia di viaggi) riassume anche i principali diritti dei clienti coinvolti dalle cancellazioni dei voli.

In questo caso, il documento di riferimento è la “Carta dei diritti del passeggero”, pubblicata sul sito dell’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

I diritti al rimborso e all'assistenza
Secondo quanto affermato nella circolare firmata dall’avvocato Federico Lucarelli, dell’ufficio legale di Fiavet, il primo diritto è quello al rimborso del prezzo del biglietto “per la parte dei viaggio non effettuata” oppure la “riprotezione il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili”, come si legge nella circolare.

Inoltre, c’è il diritto all’assistenza, che comprende: “pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail”.

La compensazione pecuniaria per i passeggeri
In alcuni casi è prevista anche una compensazione pecuniaria, ovvero un risarcimento. L’importo può variare in base alla tipologia di tratta e alla distanza e va calcolato sulla base della tabella allegata alla stessa ‘Carta dei diritti del passeggero’, pubblicata a pagina 8 del documento.

Bisogna però precisare alcuni casi particolari: la compensazione pecuniaria può infatti essere ridotta fino al 50% se viene offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non ecceda le quattro ore rispetto all’orario del collegamento prenotato in origine dal cliente.

Inoltre, la compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui la compagnia aerea riesca a provare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali (come condizioni meteo, allarmi per la sicurezza, scioperi).

Ma ci sono altri casi in cui non è prevista alcuna compensazione pecuniaria (fermo restando, però, il rimborso del biglietto) e fanno riferimento alle caratteristiche dei voli offerti come riprotezione e alle tempistiche con cui la compagnia avvisa i clienti: se il passeggero è stato avvisato con due settimane di preavviso; oppure, se nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della partenza viene offerto un volo con partenza non più di due ore prima e arrivo non dopo quattro ore l’orario del volo prenotato inizialmente; e ancora, se meno di sette giorni prima della partenza viene offerto un volo con partenza non più di un’ora prima o arrivo non oltre due ore dopo l’orario originale.

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