Voli cancellati,la posizione dell'Ue: niente risarcimento per cause eccezionali

In caso di cancellazione o ritardo dei voli i passeggeri non hanno diritto a una compensazione pecuniaria se il vettore può dimostrare che il fatto è dovuto a circostanze eccezionali “che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.

Questa la sentenza con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea ha posto un freno alle procedure risarcitorie per i passeggeri vittime di ritardi.
Il caso riportato da Il Sole 24 Ore riguarda alcuni passeggeri che avevano acquistato biglietti aerei con partenza da Lisbona e arrivo in diverse destinazioni, con alcune coincidenze. Una serie di ritardi causati da un guasto nel sistema di rifornimento di carburante dell’aeroporto di Lisbona aveva portato a una perdita delle coincidenze, con conseguenti disagi per i passeggeri.

Di qui, racconta Il Sole 24 Ore, le azioni degli utenti dinnanzi ai giudici nazionali ma il vettore aveva respinto le richieste di risarcimento sostenendo che i ritardi erano imputabili al guasto del sistema di rifornimento di carburante dell’aeroporto del quale non poteva essere considerato responsabile.
Il giudice nazionale, prima di decidere, ha chiesto alla Corte Ue di chiarire se la situazione relativa al guasto del sistema di rifornimento in aeroporto sia da considerarsi una “circostanza eccezionale”.

Al vettore l'onere delle prova
La corte di Giustizia dell’Ue ha risposto che se la fase del rifornimento “sfugge completamente al controllo effettivo del vettore aereo interessato” può essere invocata l’esimente delle circostanze eccezionali.

Spetta al vettore, però, dimostrare che la circostanza non avrebbe potuto essere evitata "anche se fossero state adottate tutte le misure del caso". Inoltre, la Corte chiede al vettore, in questi casi, di dimostrare di aver adottato tutte le misure adeguate alla situazione per ovviare alle conseguenze negative sui passeggeri, ad esempio fornendo loro un volo "alternativo ragionevole, soddisfacente e rapido".

Quando si ottiene il risarcimento
Resta comunque il fatto che, in caso di ritardi o cancellazioni, i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria a meno che non siano stati informati preventivamente, o sia stato messo a loro disposizione un volo alternativo o, appunto, non si tratti di 'circostanze eccezionali' la cui nozione, precisa la Corte, "non può variare in base all’autorità giudiziaria adita, ma è propria dell’ordinamento Ue".

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