Tre punti critici nei contratti di commercio elettronico fra Olta e hotel

La prassi giuridica del commercio online evidenzia tre aree problematiche nell'ambito dei rapporti contrattuali b2b, segnatamente fra Olta e strutture ricettive.

In particolare sono state registrate pratiche abusive che determinano lo squilibrio contrattuale fra le parti e che possono essere suddivise in tre settori.

Il primo è quello dell'inserimento da parte delle Olta della dicitura di non disponibilità della camera alle date richieste dal cliente finale all'atto della prenotazione. Ciò in realtà corrisponde raramente ad un'effettiva indisponibilità di alloggio da parte della struttura finale, quanto piuttosto ad azioni di dirottamento della clientela verso altri hotel che garantiscano commissioni maggiori alle Olta. Sul punto nel 2013 si era pronunciato il Tribunale del Commercio francese richiedendo che l'Olta aggiungesse la specificazione che non vi erano disponibilità 'nella nostra pagina web', a tutela del diritto alla concorrenza degli operatori turistici.

Il secondo tema è quello relativo alla online reputation, soprattutto in virtù della sua rilevante influenza nell'orientare i consumatori nelle scelte; su ciò si espressa recentemente la nostra Agcm, censurando condotte che non garantiscano il controllo per false reviews o per reviewers che non siano clienti effettivi.

Il terzo punto è quello relativo alla clausola di esigenza di parità di prezzi, quest'ultima ad inizio 2015 considerata abusiva dal Tribunale di Düsseldorf nei confronti di una Olta specializzata nella vendita di servizi ricettivi; ciò ha permesso al singolo hotel di poter vendere direttamente al cliente finale anche a prezzi inferiori a quelli stipulati con l'Olta.

Tre pronunce giurisprudenziali ravvicinate di fondamentale rilevanza nelle relazioni fra imprese turistiche e per l'adempimento del diritto della concorrenza, provenienti per ora solo da autorità di tre diversi stati membri dell'Ue, mentre quest'ultima sta studiando una soluzione a livello comunitario mediante ricorso alla autorità Antitrust europea per affrontare il tema in maniera uniforme ed evitare distorsioni alla concorrenza a livello continentale.

L'esperienza americana, tuttavia, insegna di perseguire la strada dell'autoregolamentazione, mediante un'uniforme applicazione spontanea delle regole da parte degli hotel da proporre alle Olta (ma a breve anche ai review sites e ai metasearch engine sempre più sovrapposti nelle loro funzioni): molto utile in tal senso è la proposta formulata da Hotrec a Riga ad ottobre 2014 con la quale sono state elencate le Fair Practices nella distribuzione online nel settore b2b.

In definitiva questo strumento di soft law appare più flessibile ed adatto a regolare la materia fra imprese anziché quello legale-giudiziale allo stato più focalizzato nella tutela del consumatore ed in genere sempre costretto a rincorrere i continui cambiamenti di un settore dinamicissimo quale quello dei contratti del commercio elettronico fra operatori nel turismo.

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