Voucher o rimborsi in agenzia viaggi: i dubbi fiscali

Dopo circa un paio di mesi durante i quali, a seguito dell’emergenza coronavirus, le agenzie viaggi sono state sommerse da una ondata di annullamenti, possiamo riepilogare il corretto trattamento amministrativo e fiscale dei voucher e tirare le somme sulla loro introduzione.
Innanzitutto devo complimentarmi con chi è riuscito a farli inserire nel Decreto Legge Cura Italia (D.L. 9/2020 in particolare l’articolo 28): senza i voucher avremmo assistito ad una crisi finanziaria senza precedenti nel settore, in quanto le pressioni dei clienti nell’ottenere i rimborsi sono tanto forti quanto forti sono le resistenze dei fornitori (soprattutto esteri) a riconoscere alcunchè alle agenzie viaggi.

In estrema sintesi, queste le caratteristiche dei voucher per le agenzie viaggi:
- Una larga platea di soggetti (che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, o destinazione in Stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco) possono esercitare il diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico, di trasporto o di soggiorno tassativamente entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza o dalla cessazione di situazioni di quarantena, divieto di allontanamento o altre situazioni previste dalla Legge,
- L’agenzia viaggi organizzatrice, una volta ricevuta la comunicazione di annullamento da parte del cliente, può alternativamente proporre (senza che il cliente possa obiettare alcunchè): un pacchetto sostitutivo, un rimborso oppure un voucher,
- Il voucher (o il rimborso, se l’agenzia opta per esso) deve essere emesso non appena ricevuti i rimborsi/voucher dai propri fornitori, con il limite massimo non superabile dei 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio,
- Il voucher ha validità 12 mesi dalla sua emissione ma regole particolari riguardano i viaggi di istruzione (in particolare: non può essere emesso voucher, ma solo rimborso in denaro, nel caso in cui il viaggio riguardi la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in quanto appare evidente come questi clienti non avrebbero più utilità a beneficiare di un viaggio equivalente),

Come spesso capita, una volta introdotta una norma si susseguono mille dubbi e casi particolari, di difficile soluzione.
Questi quelli più significativi che ritengo meritino un approfondimento:

- Il cliente può rifiutare il voucher e pretendere il rimborso? Come precisato nel comma 12 dell’art. 88bis della Legge n.27/2020 che ha convertito in Legge il Decreto Cura Italia, l’emissione dei voucher non richiede alcuna forma di accettazione o consenso da parte del cliente (né l’agenzia viaggi dovrà richiederle);

- Pratiche in intermediazione: chi deve emettere il voucher e di che ammontare? Il tour operator e l’agenzia viaggi intermediaria emetteranno un voucher pari all’importo incassato: ipotizziamo che il cliente abbia acquistato un pacchetto turistico versando euro 5.400,00, dei quali 400,00 euro sono le provvigioni che l’agenzia intermediaria si trattiene e 5.000,00 euro è l’importo che l’agenzia intermediaria versa al tour operator: quest’ultimo emetterà voucher per euro 5.000,00 mentre l’agenzia viaggi intermediaria emetterà voucher per euro 400,00;

- Pratiche al netto: il fornitore (vettore o struttura ricettiva) dovrà emettere il voucher al turista oppure all’agenzia viaggi che ha acquistato il servizio al netto? In tal caso se è l’agenzia viaggi che ha effettuato il pagamento al fornitore, il voucher dovrà essere emesso ad essa e non al cliente finale;

- Pratiche in intermediazione: se il tour operator decide di rimborsare il cliente (e non emettere un voucher), l’agenzia viaggi intermediaria può decidere di trattenersi il rimborso ed emettere un voucher al cliente? No, in questo caso l’agenzia viaggi intermediaria agisce in nome e per conto del tour operator e deve quindi corrispondere il rimborso al cliente;

- Pratiche in intermediazione: se l’agenzia viaggi intermediaria ha incassato dal cliente l’importo pattuito, ma non ha ancora versato al tour operator quando dovuto, può gestire in autonomia il voucher? In questo caso il tour operator richiederà all’agenzia viaggi di rendicontare gli importi incassati ma non ancora versati al tour operator e richiederà che l’eventuale voucher emesso al cliente finale sia spendibile solo per acquistare pacchetti o servizi del tour operator oggetto di intermediazione;

- Nel momento in cui viene emesso un voucher, bisogna emettere una fattura elettronica da inviare all’Agenzia delle Entrate tramite Sistema d’Interscambio? Il voucher emesso rientra nella casistica dei “voucher multiuso” (cioè può essere utilizzato per acquistare prodotti che potrebbero avere differenti trattamenti fiscali) quindi costituisce una operazione “fuori campo IVA art. 3, comma 3, DPR 633/72: in quanto “fuori campo IVA” non è soggetta all’obbligo di emissione di fattura;

- Se è già stata emessa fattura al cliente, per un viaggio oggetto di annullamento e quindi di voucher, è necessario fare qualcosa? In tal caso sarà necessario emettere nota di credito per annullare la fattura già emessa;

- Quando il cliente usufruirà del voucher, sarà necessario emettere fattura? Si, sarà necessario emettere fattura per il servizio acquistato a seguito di utilizzo del voucher (attenzione ad aver emesso la nota di credito, come da punto precedente, altrimenti si rischia di fatturare due volte la medesima vendita!)

Infine un dubbio: i voucher, come dichiarato da diverse associazioni dei consumatori, violano i diritti dei consumatori e sono in contrasto con la normativa comunitaria? La questione rischia di dar vita a numerosi contenziosi, ma in merito interviene proprio la Legge n.27/2020 che ha convertito in Legge il Decreto Cura Italia, nel punto in cui prevede che quella relativa ai voucher è da interpretarsi come “norma di applicazione necessaria”, disposizione il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.euwww.travelfocus.it

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