Regime speciale Iva per le adv a “corrente alternata”: lo strano caso degli acquisti di servizi turistici da fornitori esteri

Partiamo dal “casus belli”: la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11739 del 12 aprile 2022 ha enunciato un principio secondo il quale “il meccanismo del reverse charge non è incompatibile con il regime speciale per le agenzie di viaggi”.

Purtroppo l’argomento è molto tecnico: cercherò di renderlo comprensibile senza perdere la vostra attenzione (in ogni caso, per maggiori approfondimenti, potete leggere questo mio articolo dove trovate anche il testo dell’ordinanza della Cassazione): quale è la conseguenza di tutto ciò?

In alcuni casi le agenzie viaggi ed i tour operator italiani potrebbero trovarsi a dover corrispondere all’Erario un maggior importo che varia dal 10% al 22% del costo dei servizi turistici acquisiti da fornitori esteri. Detto in soldoni: ciò che prima costava 100, adesso alle adv e t.o. italiani potrebbe costare una cifra compresa tra 110 e 122.

Comprendete come, in un settore dove la marginalità è sempre più ridotta (e che sta cercando disperatamente di uscire da un biennio di pandemia) un aggravio di costi nei termini sopra citati è oltremodo devastante.

Altresì non è chiaro come poter gestire dal punto di vista pratico e documentale tale occorrenza: nessun software contabile e gestionale prevede la gestione di tale casistica e si dovrebbe procedere a gestire “manualmente” un sistema di registrazione contabile con evidente moltiplicazione di possibilità di errori, duplicazioni di costi, confusione gestionale.

In definitiva, cosa pone in evidenza questa ordinanza della Cassazione? Che il regime speciale Iva delle agenzie viaggi (istituito per “semplificare” gli adempimenti e tenere conto delle particolarità del settore) è mal compreso dal legislatore stesso, che non tiene nella giusta evidenza le esigenze di chi opera quotidianamente con l’estero, appesantendolo (invece di sgravarlo) di oneri ed adempimenti.

A quali casistiche è circoscritta questa novità? Tipicamente trattasi dei casi nei quali un’agenzia viaggi o tour operator che organizza pacchetti turistici acquisisce i servizi da fornitori esteri chiamati “consolidatori” (si pensi alle “bed banks” per i servizi alberghieri o ai broker di noleggi auto) che a condizioni sicuramente vantaggiose offrono servizi (per lo più di alloggio presso strutture o noleggi di automezzi) ubicati in Italia: in questi casi le agenzie viaggi hanno sempre trattato (contabilmente e fiscalmente) tali acquisti applicando in toto il regime speciale Iva delle agenzie viaggi. A seguito dell’Ordinanza della Cassazione dovrebbero calcolare (e corrispondere) la maggior Iva del 10% (hotel) o 22% (noleggi auto).

Per correttezza e completezza di trattazione è necessario evidenziare (entrando ancor più nel “tecnico”) che la suddetta Iva indetraibile concorre al calcolo della liquidazione Iva 74ter, quindi di fatto andando a sottrarre base imponibile da tale calcolo e quindi riducendo l’eventuale Iva a debito risultante da tale liquidazione, ma ciò non può essere considerato come pienamente compensativo del maggior onere (economico, finanziario ed amministrativo) derivante dall’interpretazione delle norme fornita dalla Corte di Cassazione.

Ci troviamo quindi di fronte ad un evidente utilizzo “alternato” delle regole: ovviamente “pro fisco” da qualsiasi punto lo si guardi.

È doveroso quindi chiedersi se, in tale ordinanza, siano state tenute debitamente in conto le particolarità del regime speciale previste dalla direttiva UE UE 2006/112/CE agli artt. 306 e seguenti che hanno istituito appunto il regime speciale rispondendo a principi ed esigenze di semplificazione per il settore del turismo, o parimenti se è stato tenuto debitamente in conto il principio di neutralità dell’Iva come stabilito sempre dalla direttiva UE UE 2006/112/CE agli artt. 203 e seguenti.

In ogni caso, appare sempre più evidente ed inderogabile la già prevista ed auspicata “riorganizzazione” del regime speciale Iva delle agenzie viaggi e soprattutto appare sempre più necessario tornare a difendere il “regime speciale” dall’attacco della burocrazia.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.euwww.travelfocus.it

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