Nuovi obblighi dal 1 luglio: seconda parte: autofattura elettronica per acquisti da fornitori esteri

Estremamente invasivo per il nostro settore il nuovo obbligo riguardante gli acquisti da fornitori esteri: a seguito delle novità introdotte dal “DL Semplificazioni” dal 1 luglio sarà obbligatorio generare “autofattura elettronica” per comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi agli acquisti effettuati da fornitori esteri (hotel, noleggi, guide, eventi, spettacoli, ma anche acquisti di spazi pubblicitari o software su internet, ecc.).

Come ho accennato in passato quando vi arriva notizia di un “Decreto Semplificazioni” bisogna fare attenzione a non fraintendere il beneficiario del sostantivo: le “semplificazioni” non sono quasi mai a favore del contribuente, bensì della pubblica amministrazione che, come in questo caso, si trova tutti i dati comodamente recapitati sui propri sistemi, grazie al lavoro delle aziende e dei contribuenti (ed  è inevitabile che si dovranno sostenere maggiori costi a carico  delle aziende per adempiere a questi nuovi obblighi).

Fino al 30 giugno i dati degli acquisti dall’estero dovevano essere comunicati, cumulativamente, ogni trimestre. Dal 1 luglio sarà invece obbligatorio comunicarli ogni mese (entro il giorno 15 del mese successivo) generando una vera e propria fattura elettronica per ogni acquisto effettuato, con tutte le maggiori complicazioni (in termini di dati anagrafici da recuperare, eventualmente da correggere, ecc.).

Gli aspetti tecnici sono molteplici, e per questo vi rimando a questo mio dettagliato articolo, nel quale spero possa trovare risposte pratiche chi ha dei dubbi sulle varie casistiche concrete, avendo riepilogato in schematiche tabelle tutti i principali casi riscontrabili in agenzia viaggi.

Purtroppo per le agenzie viaggi questo adempimento risulta oltremodo complesso: come noto, infatti, per organizzare un pacchetto turistico all’estero si possono avere rapporti con i più disparati fornitori, che seguono le regole fiscali del loro paese (spesso profondamente diverse dalle nostre) ed in molti casi sarà davvero difficile recuperare tutti i dati che la autofattura elettronica richiede per non essere scartata dal Sistema d’Interscambio: pensiamo ad esempio ai fornitori USA (che spesso mandano solo una mail di riepilogo), agli estratti conto della biglietteria aerea, ai ticket degli ingressi ai musei o agli eventi sportivi esteri, ecc.

La speranza è che i portatori di interesse della categoria espongano le problematiche specifiche del settore all’amministrazione finanziaria in modo che si possa prevedere una specifica deroga, quantomeno per le operazioni in regime IVA 74ter: è noto infatti che questo adempimento dell’autofatturazione elettronica dei documenti esteri è stato implementato affinchè l’Agenzia delle Entrate sia in grado di predisporre i calcoli IVA e le dichiarazioni IVA “automatiche” e “precompilate”, ma è altrettanto noto che l’Agenzia delle Entrate ha espressamente escluso da questi “benefici” chi applica i regimi speciali IVA come appunto le agenzie viaggi.

Quindi a che pro imporre anche ad agenzie viaggi e tour operator questo gravoso adempimento?

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.euwww.travelfocus.it


Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana