Direttiva pacchetti,via all’aggiornamento dopo il Covid: le proposte di Fto

Una Direttiva Pacchetti 2.0 più snella, in grado di fornire maggiori tutele a clienti e aziende. Vanno in questa direzione il contributo di Fto alla consultazione pubblica alla revisione della norma europea che regola la vendita di viaggi. La federazione, in collaborazione con i soci, ha stilato alcuni punti chiave su cui ritiene necessario intervenire, soprattutto alla luce di quanto accaduto negli ultimi due anni.

Il punto di partenza, come riporta Fto in un lungo post sul proprio profilo Facebook, è che la Direttiva, nata con l’obiettivo di tutelare i viaggiatori, “allo stato attuale delle cose non fornisce le giuste garanzie alle imprese in tema di concorrenza e nel contrasto all'abusivismo”. E questo sarebbe dunque un primo punto di intervento nella revisione della normativa.

Ma Fto porta all’attenzione anche i danni subiti dagli addetti ai lavori negli ultimi due anni:  “La pandemia - si legge - ha dimostrato i limiti della direttiva, in quanto sarebbe stata opportuna una maggiore flessibilità della norma a favore degli organizzatori che, per poter rispettare gli obblighi imposti dalla stessa, hanno subito le conseguenze economiche delle scelte sanitarie e politiche dei loro Governi”.

Le definizioni
Entrando più nel tecnico, Fto affronta il tema della definizione di ‘servizi turistici collegati’, “particolarmente complessa”: una caratteristica che ha portato alla “sua non applicazione nella pratica”.

Ma anche la definizione stessa di pacchetto turistico dovrebbe essere chiarita secondo l’associazione: “Dovrebbe essere considerato viaggiatore ai fini della Direttiva solo chi viaggia per finalità turistica e non chi viaggia per motivi di studio o di lavoro.
Va chiarita, ad esempio, l’espressione ‘corsi di lingua di lungo periodo’ in quanto non si sa cosa debba intendersi per ‘lungo periodo’.

Lo sconsiglio
Altro argomento particolarmente rilevante è quella del ‘warning’ o ‘sconsiglio’, che per Fto dovrebbe essere distinto “dai veri e propri divieti a viaggiare verso una località o una destinazione”. Inoltre “il divieto limitato ad una specifica località non dovrebbe rilevare per i viaggi verso una differente località, seppur situata nel medesimo stato di destinazione che non è oggetto di divieto generico”. La necessità di chiarimenti è nata anche in seguito alla pandemia, quando gli Stati dell’Ue hanno normato in maniera differente la possibilità per viaggiare, alcuni con un divieto e altri con uno sconsiglio.

Ultimo argomento sollevato, quello dei rimborsi: “Durante la pandemia - afferma Fto - non è stato possibile rispettare il termine di 14 giorni, che dovrebbe valere solo laddove non vi siano circostanze eccezionali e straordinarie, quali appunto una pandemia”. L’associazione aggiunge: “In caso di problematiche su larga scala, l’organizzatore potrebbe non essere in grado di conciliare il mancato rimborso da parte del fornitore con l’obbligo di rimborsare il cliente entro 14 giorni. In questi casi è preferibile precisare che il rimborso deve essere effettuato ‘il prima possibile’”.

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