Enac: le precisazioni sul ruolo dell’ente in materia di rimborsi

Arriva un’ulteriore nota dell’Enac in merito alle richieste di rimborsi ai vettori per la raffica di cancellazione dei voli da e per l’Italia. Si tratta in questo caso di una precisazione sul ruolo che l’Ente può avere in questa situazione. “Si ricorda che l’attività dell’Enac – viene precisato -, infatti, non è finalizzata in alcun modo a soddisfare le richieste risarcitorie dei passeggeri, per le quali residuano le vie legali e che Enac non è competente per fornire consulenze legali sui singoli casi”.

Tre i punti specificati dall’Ente per l’Aviazione Civile. Eccoli di seguito:

1) La richiesta di rimborso/reclamo va in prima istanza rivolta alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto o alle agenzie di viaggio/tour operator nel caso delle gite scolastiche.
2) Nel caso di pratiche commerciali scorrette attuate dal vettore nella procedura di rimborso occorre rivolgersi all'Agcm – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
3) Qualora il rimborso venisse negato e ciò comportasse una infrazione al Reg (CE) 261/04 (ad esempio mancato rimborso per la cancellazione di un volo) si potrà inviare, trascorse 6 settimane dalla presentazione della richiesta al vettore, un reclamo ad Enac seguendo la procedura indicata sul nostro sito alla sezione "Diritti dei passeggeri". Tale reclamo avvierà gli accertamenti dell'Ente ai soli fini sanzionatori nei confronti del vettore.

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